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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03844/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta dalla cooperativa, quale titolare di una servitù di passaggio, contro la proprietaria del fondo servente, deducendo che opere realizzate su quest'ultimo avessero inciso sull'esercizio del diritto di transito ai sensi dell'art. 1067, comma 2, c.c. La Corte d'appello aveva però ritenuto che le opere non avessero limitato la servitù, valorizzando gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio e disattendendo una consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio tra la cooperativa e altro soggetto, ritenuta non opponibile alla resistente perché relativa a una servitù diversa e fondata su atti notarili autonomi. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1067, comma 2, c.c., sostenendo che le opere avrebbero comunque reso più difficoltoso e incomodo il passaggio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 1067 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato, almeno come prova di parte, la consulenza tecnica proveniente dal diverso processo e non avesse attribuito valore ammissivo alle dichiarazioni della resistente circa l'esecuzione di opere sul fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la mancata limitazione della servitù. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la censura sull'utilizzo della consulenza tecnica proveniente da altro giudizio presupponeva una coincidenza tra le due servitù che la Corte d'appello aveva escluso dopo il confronto tra i rispettivi atti notarili; quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente sollecitava in sostanza una nuova valutazione delle dichiarazioni della controparte, attività riservata al merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1067 c.c.

    la tutela del titolare della servitù presuppone una concreta limitazione dell'esercizio del diritto; non basta la mera allegazione di opere sul fondo servente se il giudice di merito accerta che esse non hanno inficiato il passaggio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge non può essere usato per contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è proponibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che richiedevano valutazione critica; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo nei casi di uso scorretto delle prove legali o di attribuzione di piena prova a prove liberamente valutabili; non copre la richiesta di rivalutazione del significato delle dichiarazioni di parte.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    quando il ricorso si pone in contrasto con l'orientamento consolidato sui limiti del sindacato di legittimità, può esserne dichiarata l'inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta di definizione per inammissibilità consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria richiamata dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna equitativa a favore della controparte in presenza di ricorso dichiarato inammissibile deciso in conformità alla proposta.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    è stata irrogata un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    la Corte ha richiamato l'applicazione immediata della riforma per i giudizi pendenti in relazione all'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022

    la regola generale di differimento temporale è stata evocata come derogata dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge ricorre solo se si contesta l'erronea interpretazione della norma astratta; se si mira a rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, la censura è inammissibile.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 o dell'art. 116 c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove, ma richiede l'allegazione che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia violato i limiti delle prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi liberamente valutabili.
  • In tema di servitù, la limitazione dell'esercizio del diritto deve risultare da un accertamento concreto sull'effettiva incidenza delle opere; la mera esistenza di interventi sul fondo servente non è sufficiente se il giudice di merito esclude che abbiano impedito o reso impossibile il passaggio.
  • Una consulenza tecnica acquisita in altro giudizio può essere valorizzata solo se ritualmente prodotta e se pertinente al medesimo rapporto controverso; se il giudice accerta che la servitù è diversa e autonomamente costituita, quella consulenza non è opponibile alla parte estranea al precedente processo.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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