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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22032/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti di una società romena per il pagamento di corrispettivi relativi alla fornitura di lingotti d'acciaio. La società ingiunta ha proposto opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che le condizioni generali allegate al proprio ordine d'acquisto e accettate dalla controparte avessero validamente previsto la competenza esclusiva del Tribunale di Bucarest. La società fornitrice ha resistito affermando che la giurisdizione spettasse al giudice italiano in base alle proprie condizioni generali richiamate nella conferma d'ordine e, in ogni caso, per effetto dell'Incoterm Ex Works. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava quindi a ottenere la declaratoria di giurisdizione del giudice romeno. La ricorrente ha inoltre contestato che la mail del 5/4/2022 valesse come accettazione contrattuale, sostenendo che il contratto si fosse concluso prima, e che la successiva conferma d'ordine dell'8/4/2022 fosse tardiva; ha pure negato che l'EXW potesse incidere sulla determinazione del luogo di consegna, assumendo che la consegna fosse stata pattuita presso la sede dell'acquirente.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il regolamento di giurisdizione, ha ritenuto regolare la procura speciale e ha respinto le tesi della ricorrente. Ha affermato che la mail del 5/4/2022 non integrava ancora la conclusione del contratto, essendo solo un riscontro precontrattuale con rinvio alla successiva conferma d'ordine; il contratto si è concluso con la mail dell'8/4/2022. Ha poi escluso che le parti avessero raggiunto un accordo convenzionale sulla giurisdizione, poiché ciascuna aveva richiamato condizioni generali con foro diverso, senza che ciò impedisse la conclusione del contratto sul resto. Infine, ha ritenuto che l'Incoterm Ex Works, richiamato nel rapporto, dovesse valere anche per il luogo di consegna della merce, non essendo sufficienti le indicazioni "delivery address idem" e simili a dimostrare una deroga certa a tale disciplina. Ne è conseguita l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il decreto monitorio non costituisce decisione di merito ostativa.

  • art. 1326 c.c., comma 4

    Se il proponente richiede una forma determinata per l'accettazione, l'accettazione è inefficace se non è resa in quella forma; nel caso concreto la conferma dell'ordine richiesta dal proponente era necessaria per la conclusione del contratto.

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012, art. 7, n. 1, lett. b)

    Nella vendita internazionale di beni mobili, la giurisdizione per le controversie sul pagamento della merce segue il luogo di consegna materiale del bene.

Massime di principio

  • Quando il proponente subordina la validità dell'accettazione a una forma specifica, la conclusione del contratto si perfeziona solo con un'accettazione conforme a quella forma richiesta; un semplice riscontro interlocutorio o informativo non basta.
  • In presenza di condizioni generali confliggenti sul foro/giurisdizione, il mancato raggiungimento dell'accordo su tale profilo non impedisce necessariamente la conclusione del contratto se il resto del regolamento negoziale risulta definito e il comportamento esecutivo delle parti conferma l'avvenuto perfezionamento del vincolo.
  • Nella vendita internazionale di beni mobili, l'Incoterm Ex Works, se richiamato nel contratto, è idoneo a disciplinare non solo il riparto dei rischi e dei costi, ma anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto emergano in modo chiaro elementi ulteriori e incompatibili.
  • Indicazioni contrattuali laconiche o equivoche sul luogo di consegna, come formule equivalenti a 'idem', non sono sufficienti a provare una deroga certa all'assetto di consegna proprio dell'EXW e, quindi, non consentono di spostare la giurisdizione rispetto al criterio del luogo di consegna.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché l'adozione del decreto monitorio non integra di per sé una decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravenditaGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileContrattiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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