Sentenza del 09/11/2021 n. 32593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato il 13/12/2006 relativo all'anno 2004 con il quale l'Agenzia ha recuperato a tassazione una perdita riportata di Euro 925.874,00 ritenuta indebitamente utilizzata. La società sosteneva di aver diritto a beneficiare dell'agevolazione prevista dalla L. n. 383/2001, art. 4 (Tremonti-bis) per investimenti effettuati nel 2002 e di non aver mai fruito dell'agevolazione prevista dal D.L. n. 282/2002, art. 5-sexies per investimenti del 2003. L'Ufficio tuttavia aveva emesso anche un avviso per il 2003, non impugnato dalla società, che aveva reso definitivo l'accertamento eliminando la perdita alla fonte, con effetti sul 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. È stato confermato che la CTR aveva correttamente valutato la situazione: l'agevolazione effettivamente riferibile agli investimenti era quella della legge Tremonti-bis per il 2002, ma la perdita riportata era stata annullata da un avviso relativo al 2003 divenuto definitivo (per mancata impugnazione) e, per l'unicità del rapporto tributario, tale definitività ha effetti anche sull'esercizio 2004. La Corte ha inoltre ritenuto non necessaria la retrocessione del giudizio al primo grado nonostante la mancata udienza di trattazione in primo grado, e ha respinto i profili di vizio di motivazione, ultrapetizione e di errata applicazione delle norme sostanziali sollevati dalla ricorrente. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 33 e 59
Art. 33 richiede l'udienza pubblica se richiesta; art. 59 contiene ipotesi tassative di retrocessione al primo grado. La Corte ha affermato che la mera violazione formale dell'udienza di trattazione in primo grado non determina automaticamente la retrocessione del giudizio se il vizio è dedotto in appello: il giudice d'appello decide nel merito salvo i casi tassativi previsti dall'art. 59.
L. n. 383 del 2001, art. 4 (Tremonti-bis)
L'agevolazione richiede l'indicazione nell'apposita dichiarazione dell'investimento e del reddito esentabile (prima dichiarazione utile: quella relativa al periodo d'imposta dell'investimento). L'omessa indicazione nella dichiarazione del corretto esercizio impedisce la fruizione successiva mediante scelta discrezionale in esercizi più lontani.
D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies
La parte erariale aveva contestato l'uso indebito di questa agevolazione per presunta carenza dei requisiti soggettivi/oggettivi. La sentenza rileva che, comunque, l'accertamento relativo al 2003 (che contestava agevolazione riferibile a quel periodo) è divenuto definitivo e ha inciso sulla situazione delle annualità successive.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di censura; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione prospettata dalla società (facoltà discrezionale di fruire dell'agevolazione in anni successivi dentro il quinquennio) non trova riscontro testuale nella norma e non può prevalere sulla necessità di indicazione nella dichiarazione dell'anno di competenza.
Codice Civile, artt. 2423 e ss.
Principi civilistici di redazione del bilancio usati dalla CTR per affermare che la perdita di esercizio non poteva essere 'riportata per la prima volta' nel bilancio 2004 qualora fosse stata definitivamente annullata dall'avviso relativo al 2003.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice può decidere il merito sulla base di una ricostruzione dei fatti o di norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché il petitum e la causa petendi restino immutati e la decisione si basi su fatti emersi nel contraddittorio.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento relativo a un esercizio diventa definitivo per mancata impugnazione, può incidere sugli esercizi successivi quando il rapporto tributario è unico (es. stessi investimenti/agevolazioni) e annullare deduzioni o perdite portate a seguito.
- Le agevolazioni fiscali che richiedono l'indicazione in dichiarazione devono essere richieste nell'anno o nella prima dichiarazione utile prevista dalla norma; l'omissione impedisce generalmente la fruizione retroattiva o discrezionale in anni successivi.
- In tema di contenzioso tributario l'appello ha natura sostitutiva: il giudice d'appello può decidere nel merito anche se nel primo grado si sono verificate irregolarità procedurali (es. mancata udienza di trattazione), salvo i casi tassativi di rimessione previsti dalla legge.
- Le eccezioni di vizio formale del primo grado, dedotte in appello, non sempre comportano la retrocessione del giudizio: il rimedio più frequente è la decisione nel merito da parte della CTR previa rinnovazione degli atti nulli, se necessario.
- È cruciale impugnare tutti gli atti impositivi correlati (anni contigui) se si intende preservare effetti su esercizi successivi: la mancata impugnazione di un avviso può precludere la posizione favorevole negli anni successivi.
- La corrispondenza tra bilancio civilistico e trattamenti fiscali è rilevante: operazioni che incidono sui risultati di esercizio devono essere coerenti con la documentazione e le dichiarazioni presentate e possono essere disconosciute dall'Amministrazione se non correttamente formalizzate.
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