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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22981/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva confermati colpevoli, in concorso, del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) per avere parcheggiato l'auto in modo da impedire l'accesso al magazzino della parte offesa. I motivi: nullità della notificazione del decreto di citazione in appello (mancata notifica a Nadia Luciano); doglianze probatorie relative alla diversa indicazione del cancello nella querela e alla insufficienza o contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali; deduzioni sulla tempestiva rimozione dell'auto e sulla desistenza (art. 56 c.p.); eccezioni di errore di fatto ed esigenza di valutare atti di indagine difensiva e atti di archivio; richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuezza (art. 131-bis c.p.) e delle attenuanti generiche; rilievi sulla possibile inutilizzabilità di atti per presunto conflitto/interesse del difensore della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello (la dicitura "Luciano Giuseppe + 1" è stata interpretata come destinataria anche della coimputata), ha dichiarato inammissibili molte delle censure che in sostanza chiedevano una rivalutazione del merito probatorio (mera riesamina degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità) e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, che avevano accertato una condotta di ostruzione protrattasi per circa un'ora, sufficiente a integrare il reato di violenza privata. Ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità e delle attenuanti generiche alla luce del carattere non isolato delle condotte. Ha rigettato le eccezioni relative all'inutilizzabilità degli atti per la qualità del difensore della parte civile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe

    Richiamata con riferimento alla richiesta di discussione orale in udienza; mera indicazione procedurale che la richiesta era stata formulata e considerata.

  • artt. 157, 178, 420-bis, 598 c.p.p.

    Rinvio alle norme sulla notificazione degli atti e sulle relative nullità. La Corte ha ritenuto la notificazione del decreto di citazione in appello valida nonostante la dicitura "Luciano Giuseppe + 1".

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti all'introduzione di nuovi motivi in Cassazione: la Corte ha valutato la ammissibilità dei nuovi motivi nei limiti procedurali e dichiarato inammissibili quelli che incidevano sul merito probatorio non rientrante nel controllo di legittimità.

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la responsabilità è stata ritenuta concorrente tra i due imputati.

  • art. 610 c.p.

    Norma sul reato di violenza privata: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della fattispecie (ostruzione stabile e protratta dell'accesso) sulla base della valutazione di merito.

  • art. 56, terzo comma, c.p.

    Disciplina della desistenza: la Corte ha ritenuto che la tempestiva rimozione non ricorreva in modo tale da far valere la causa di esclusione della punibilità, considerata la durata e la persistenza dell'ostruzione.

  • art. 47 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale base per l'errore di fatto; la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata rispetto alla motivazione dei giudici di merito.

  • art. 392 c.p.

    Norma richiamata dalla difesa in analogia a precedenti vicende; la Corte ha escluso la riconduzione del fatto a tale ipotesi in ragione della durata e della portata dell'ostruzione accertata.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: esclusa dalla Corte perché le condotte sono state ritenute non isolate e di carattere reiterato/ostruzionistico.

  • art. 24 legge n. 247/2012

    Richiesta di inutilizzabilità degli atti per presunto interesse del difensore della parte civile: la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo rispetto alla motivazione delle sentenze di merito.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nella motivazione in relazione alle conclusioni sulla dinamica dell'episodio; la Corte di legittimità ha ritenuto infondata l'interpretazione difensiva che invocava tale articolo quale giustificazione per l'assoluzione.

Massime di principio

  • Questioni formali di notificazione: formule nominali come "Nome + 1" possono essere interpretate dai giudici come sufficiente notifica alla cointeressata se il contesto dimostra l'intento; è necessario eccepire tempestivamente e con precisione la nullità.
  • In Cassazione non è consentita la mera riconsiderazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una rivalutazione degli elementi di fatto senza dimostrare travisamento probatorio sono inammissibili.
  • La durata e la persistenza dell'ostruzione sono elementi determinanti per la configurabilità della violenza privata (art. 610 c.p.): un blocco protratto anche per l'ordine di grandezza di un'ora può integrare il reato.
  • La desistenza (art. 56 c.p.) richiede che la condotta sia effettivamente e concretamente interrotta in modo tale da escludere la causazione dell'evento tipico; la rimozione tardiva o parziale può non essere efficace a escludere la punibilità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica quando le condotte sono ripetute o dimostrano carattere non isolato; per ottenere tale beneficio serve comprovare la scarsa offensività e la marginalità dell'evento.
  • Eccezioni relative a conflitti di interesse o qualità del difensore della controparte richiedono prove specifiche di illegittimità o di violazione procedurale per incidere sull'utilizzabilità delle prove.
  • Se si lamenta errore di fatto o travisamento probatorio, in Cassazione va indicato con precisione il punto in cui la motivazione di merito ha omesso, travisato o contradetto elementi probatori essenziali; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative sono normalmente inammissibili.

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