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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11469/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento di contributi consortili/di bonifica riferita all'anno 2011 per un immobile a Santa Fiora (GR). Questioni principali: inesistenza/irregolarità della notifica della cartella; nullità per mancanza di sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento; assenza del beneficio fondiario specifico derivante dalle opere di bonifica e ripartizione dell'onere probatorio; carenza motivazionale della cartella; mancata nomina di consulenza tecnica d'ufficio per acquisire dati istruttori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le censure. Sulla notifica: confermato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R inviata dal concessionario è valida e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento; non è necessaria la relata. Sulla sottoscrizione: è conforme alla giurisprudenza la sostituzione dell'autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile se l'atto proviene da sistemi informativi automatizzati o è altrimenti identificabile. Sul beneficio fondiario e onere della prova: in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica che includono l'immobile, il beneficio fondiario e quindi il presupposto dell'obbligo contributivo si presume; incombe al contribuente che contesta il debito l'onere di provare l'inesecuzione o il mancato funzionamento delle opere o di contestare specificamente il piano. Sulla mancata trascrizione del perimetro: rilevata la funzione meramente pubblicitaria della trascrizione; la pubblicazione/regolare approvazione del piano di classifica è idonea a rendere conoscibile l'inclusione dell'immobile. Sulla motivazione della cartella: ammissibile la motivazione per relationem richiamando il piano di classifica e altri atti pubblici. Sulla consulenza d'ufficio: la Corte ritiene che il giudice non possa supplire ai carichi probatori delle parti in senso sostanziale; la documentazione prodotta dall'ente è stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sul merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La notificazione della cartella può avvenire tramite invio diretto del concessionario con raccomandata A/R; si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede relata autonoma.

  • Codice civile, art. 860

    Il vantaggio fondiario diretto costituisce il presupposto dell'obbligo contributivo; tuttavia, ove esista piano di classifica e perimetro che includono il fondo, tale vantaggio si presume.

  • Legge regionale Toscana 13 maggio 1994, n. 34 (piani di bonifica)

    art. 15, comma 2 e comma 4

    Prevede la possibilità di perimetro di contribuenza anche provvisorio; la trascrizione del provvedimento ha funzione pubblicitaria/notizia e la pubblicazione/approvazione regolare del piano è idonea a rendere conoscibile l'inclusione dei fondi.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    art. 10 (richiamato per trascrizione e pubblicità)

    La trascrizione del provvedimento di perimetrazione svolge funzione di pubblicità-notizia e non costituisce un principio fondamentale la cui mancanza vanifichi l'operatività dell'atto nei confronti del diretto consorziato.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 7

    L'obbligo di motivazione degli atti impositivi è valutato alla luce della possibilità di motivare per relationem con il piano di classifica e atti pubblici; la cartella non deve riprodurre integralmente tutti i dettagli se rinvia a documenti conoscibili.

  • D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter

    La mancata autografia non comporta necessariamente nullità quando sia indicato il responsabile del procedimento e la normativa consente la sostituzione con l'indicazione a stampa.

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 549, art. 1, comma 87

    Consente che atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati recano la sottoscrizione sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 2

    La possibilità di acquisire d'ufficio mezzi istruttori è eccezionale; il giudice non deve supplire ordinariamente alle carenze probatorie delle parti.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha richiamato la distribuzione dell'onere probatorio in materia di contributi consortili, distinguendo i casi con e senza piano/perimetro.

  • Codice di procedura civile, artt. 148, 149

    Norme sulla redazione della relata di notificazione; tuttavia, in materia di riscossione, la notifica tramite raccomandata A/R del concessionario costituisce modalità alternativa valida senza relata.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite raccomandata A/R è valida e si perfeziona con l'avviso di ricevimento; la mancanza di relata non invalida di per sé la notifica.
  • La sottoscrizione autografa non è sempre indispensabile: per atti generati da sistemi informativi automatizzati o comunque identificabili, è sufficiente l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento.
  • Se esistono perimetro di contribuenza e piano di classifica che includono l'immobile, il beneficio fondiario è presunto; il contribuente che nega l'obbligo deve provare l'inesecuzione o il mancato funzionamento delle opere o contestare specificamente il piano.
  • La trascrizione del perimetro ha funzione di pubblicità-notizia; la sua mancanza non annulla automaticamente l'obbligo contributivo se il provvedimento è stato regolarmente pubblicato/approvato e accessibile.
  • La motivazione della cartella può essere soddisfatta per relationem rimandando a documenti pubblici (piano di classifica, piano di riparto); il contribuente che contesta deve indicare specificamente le ragioni di illegittimità.
  • Il giudice tributario non è normalmente tenuto a integrare d'ufficio prove a favore della parte che non le ha svolte; la consulenza tecnica d'ufficio è eccezionale e non sostituisce gli oneri probatori delle parti.

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