Cassazione Civile, Sentenza n. 11424/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul calcolo dell'ICI per l'anno 2009 relativo a un parco eolico ultimato il 4 dicembre 2008 ma accatastato in data 22 dicembre 2009 con decorrenza 1 settembre 2009. La società ha calcolato l'ICI per il periodo 1/1-31/8/2009 sul valore del terreno (sostenendo che il parco non fosse ultimato ai fini catastali) e per il periodo 1/9-31/12/2009 sul valore contabile; il Comune ha notificato un avviso di accertamento chiedendo VICI per l'intero anno 2009 applicando l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992. Questioni sollevate: (1) se l'art. 1 comma 336 della legge n.311/2004, che prevede la procedura comunale/agenzia per far emergere i beni non accatastati, abbia di fatto abrogato o reso inapplicabile l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992; (2) se, prima di emettere l'avviso di accertamento basato sul criterio contabile ex art.5 comma 3, il Comune fosse obbligato ad attivare la procedura prevista dalla legge 311/2004; (3) se vi fosse omissione di necessaria chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Entrate) come litisconsorte necessario; (4) se fossero dovute le sanzioni tributarie, nonostante la CTR avesse escluso le sanzioni per presunta difficoltà interpretativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da ERG Eolica Faeto e ha accolto il ricorso incidentale del Comune di Faeto. La Corte ha ritenuto infondati i motivi della società, affermando che l'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 e l'art. 1 comma 336 della legge 311/2004 rispondono a finalità diverse e sono tra loro indipendenti: l'applicazione del criterio contabile di cui all'art. 5 comma 3 rimane legittima fino all'anno in cui l'immobile venga iscritto in catasto con attribuzione di rendita. L'iscrizione catastale è presupposto sufficiente ma non necessario per l'assoggettamento all'ICI: l'imposta è dovuta dal momento in cui il bene è suscettibile di accatastamento (es. ultimazione dei lavori). La Corte ha anche ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio: non sussiste litisconsorzio necessario. Sulla questione sanzioni la Corte ha accolto l'appello incidentale del Comune e ha ritenuto che le sanzioni siano dovute; la CTR aveva errato nell'escluderle richiamando una generica difficoltà interpretativa. Conseguentemente è stato confermato l'accertamento comunale (ICI dovuta secondo i criteri applicati dal Comune) e sono state riconosciute applicabili le sanzioni. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità (e liquidazione delle stesse) e compensazione delle spese dei due gradi di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 5 comma 3
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile può essere determinata secondo il criterio contabile fino all'anno in cui l'immobile viene iscritto in catasto con attribuzione di rendita; pertanto il criterio contabile resta applicabile e non è abrogato dalla legge 311/2004.
Legge 23 dicembre 2003, n. 311 - art. 1 comma 336
Attribuisce ai Comuni la possibilità di segnalare all'Agenzia del Territorio gli immobili non accatastati e di richiedere l'aggiornamento catastale; la norma mira a far emergere gli immobili non censiti ma non elimina né sostituisce i poteri impositivi previsti dal D.Lgs. 504/1992 né ha efficacia abrogativa nei confronti dell'art.5 comma 3.
R.D.L. n. 652 del 1939 (artt. 1, 4, 5, 10)
Norme richiamate per definire la suscettibilità di accatastamento degli immobili (presupposto per iscrizione catastale), rilevanti per stabilire quando un bene sia considerabile 'fabbricato' ai fini ICI.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7 comma 3 (conv. L. 8 agosto 1992, n. 359)
Fornisce i criteri e coefficienti per la determinazione del valore contabile degli immobili ai fini della base imponibile quando si applica il criterio contabile previsto dall'art.5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 8 e 14
Art. 8 concerne la disciplina dei mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura del Comune in relazione alla mancata esclusione delle sanzioni da parte della CTR. Art. 14 (richiamato dalla ricorrente) non integra un obbligo di chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio nel giudizio tributario in esame.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 6
Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte ha ribadito che le commissioni tributarie possono escludere sanzioni solo se il contribuente allega e prova l'esistenza di una obiettiva e concreta incertezza normativa derivante da elementi di confusione; nel caso di specie tale onere non è stato adempiuto e le sanzioni sono state ritenute applicabili.
DPR 115/2002 - art. 13 comma 1 quater
Richiamato in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per il ricorso principale; la sentenza ne prende atto in dispositivo.
Massime di principio
- Se un immobile è ultimato e risulta suscettibile di accatastamento, l'ICI è dovuta dal momento in cui il bene può essere considerato fabbricato, anche se non è ancora iscritto in catasto: l'iscrizione catastale è presupposto sufficiente ma non necessario per l'imposizione.
- Per gli immobili di categoria D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il criterio contabile di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/1992 è applicabile fino all'anno in cui l'immobile ottiene l'attribuzione di rendita catastale; la norma non è stata tacitamente abrogata dalla legge 311/2004.
- La procedura di cui all'art. 1 comma 336 della legge 311/2004 (segnalazione comunale e intervento dell'Agenzia del Territorio) mira a far emergere immobili non accatastati ma non impedisce al Comune di esercitare i suoi poteri impositivi né crea, di per sé, un effetto che sospenda o annulli gli accertamenti basati sul criterio contabile.
- L'eventuale ritardo o omissione del Comune nell'attivare la procedura di aggiornamento catastale non comporta sanzioni automatiche a carico del Comune né rende automaticamente illegittimo l'accertamento tributario basato sul criterio contabile; la valutazione dei diritti e degli oneri resta separata.
- Non sussiste litisconsorzio necessario fra il Comune e l'Agenzia del Territorio (ora Entrate) nelle contestazioni sulla base imponibile determinate con il criterio contabile: l'Agenzia non ha sempre un interesse autonomo a partecipare al giudizio tributario che riguarda il metodo di determinazione dell'imposta applicato dal Comune.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse dal giudice solo se il contribuente prova l'esistenza di una obiettiva incertezza normativa derivante da elementi di confusione; l'onere probatorio grava sul contribuente e non sul giudice d'appello.
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