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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11423/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005 e 2006 relativi a posti barca (specchi d'acqua e pontili mobili) accatastati in categoria D/8. Il ricorrente sosteneva che l'imposta non era dovuta invocando l'esenzione prevista dall'art. 7 del D.lgs. 504/1992; in primo grado e in appello il ricorso era stato respinto: la CTR ritenne che l'esenzione non trovasse applicazione perché le attività sportive dedotte non erano svolte sugli immobili in contestazione, che il Club era titolare delle concessioni demaniali e quindi soggetto passivo ICI, e che i posti barca erano accatastabili come immobili imponibili.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità le parti (Club Nautico, Viareggio Patrimonio in liquidazione e il Comune di Viareggio) hanno raggiunto un accordo che definisce anche la pretesa ICI per gli anni oggetto del contendere. La Corte di cassazione ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 8980/2018) e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese del processo sono state compensate tra le parti conformemente all'accordo. Inoltre la Corte ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, essendo la cessazione della materia del contendere esclusa dall'ambito di applicazione di quella sanzione.

Norme richiamate

  • D.lgs. 504 del 1992, art. 7

    Invocata dal ricorrente come esenzione ICI per attività sportive; la CTR aveva ritenuto non applicabile l'esenzione perché le attività non erano svolte sugli immobili controversi

  • d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di conferma integrale della sentenza impugnata; la Corte ha interpretato che tale meccanismo sanzionatorio non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere

  • d.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Riferimento alla quantificazione del contributo unificato dovuto per il ricorso; la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater

  • Codice di procedura civile, artt. 382 comma 3, 383, 384

    artt. 382(3), 383, 384 c.p.c.

    Richiamati per precisare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non rientra nelle tipologie di decisione previste da tali disposizioni quando le parti definiscono la controversia con accordo in sede di cassazione

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 8980 del 11/04/2018

    Cass. sez. un. n. 8980/2018

    Principio applicato: se le parti definiscono la controversia con accordo durante il giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e non può applicare il raddoppio del contributo unificato; l'accordo fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo durante il giudizio di cassazione che definisce la controversia, la Corte di cassazione dichiara cessata la materia del contendere: non si entra nel merito e la sentenza impugnata perde efficacia
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta normalmente la compensazione delle spese secondo l'accordo tra le parti; la Corte può disporre la compensazione totale delle spese processuali
  • Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002) si applica solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) o in caso di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti
  • In contenziosi tributari, un accordo transattivo che definisca anche le pretese fiscali estingue la controversia tra le parti e può precludere decisioni di merito; va però verificato l'effetto dell'accordo nei confronti di terzi o degli enti impositori e la regolarità formale dell'atto transattivo
  • Per ottenere la cessazione della materia del contendere in cassazione è necessario documentare l'accordo e depositarlo in processo; l'accordo sostituisce la decisione della Corte e ne determina gli effetti pratici

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