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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11422/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione sulle imposte di successione, ipotecarie e catastali relativo alla dichiarazione di successione di Elvira Moroni (di cui la ricorrente è erede). L'Agenzia aveva ridotto la franchigia applicabile sommando (riunendo) al valore dell'asse ereditario il valore rivalutato di una donazione pregressa (anno 2003, pari a €552.833,00), aumentando così l'imposta dovuta. La ricorrente contestava la violazione dell'art. 8, d.lgs. 346/1990 sostenendo che il cosiddetto coacervo (cumulo) delle donazioni con il relictum rileva solo ai fini della determinazione delle aliquote (quando esistono aliquote progressive) e non ai fini del calcolo della franchigia, e che quindi non poteva essere decurtata la franchigia in ragione della donazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (primo e secondo motivo), ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha disposto l'accoglimento del ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che l'art. 8, comma 4, d.lgs. 346/1990 (che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum) è compatibile unicamente con un sistema di aliquote progressive e non con il sistema di aliquota fissa introdotto dalla L. 342/2000; pertanto il coacervo non può essere utilizzato per ridurre la franchigia nell'imposta di successione. In considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. Inoltre la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla ammissibilità dell'appello quando esso ripropone le stesse ragioni già dedotte in primo grado (art. 53 d.lgs. 546/92).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 346/1990, art. 8, comma 4

    Prevedeva il cumulo (coacervo) del donatum con il relictum ai fini della determinazione delle aliquote progressive; la Corte ha precisato che tale disposizione non può essere utilizzata per il calcolo della franchigia e risulta incompatibile con il sistema di aliquota fissa introdotto successivamente

  • L. n. 342/2000

    Introdusse il sistema di tassazione con aliquota fissa (in luogo delle aliquote progressive); tale innovazione rende incompatibile l'art. 8, comma 4, d.lgs. 346/1990 quanto all'effetto di cumulo sui fini della franchigia, con conseguente abrogazione implicita di quell'effetto

  • L. n. 286/2006, art. 2, comma 50

    Richiamata nel testo come norma che ha inciso sulla disciplina previgente (tra cui abrogazioni/formalizzazioni delle disposizioni del T.U.); nel contesto la Corte segnala limiti di compatibilità delle norme antecedenti con le modifiche successive

  • d.l. n. 262/2006, art. 2 commi 48-50 (e art. 2 comma 49 e comma 53 citati)

    Disposizioni richiamate dalla controversia relative alla disciplina della franchigia e dell'applicabilità delle norme sulle donazioni nelle successioni; la Corte ha ritenuto che, alla luce della nuova disciplina, non può operare il cumulo delle donazioni per ridurre la franchigia

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 53 e 56

    Art. 53 (onere di specificazione dell'appello): la Corte ha ribadito che la riproposizione delle ragioni di primo grado nell'appello soddisfa il requisito di specificità quando il gravame mira al riesame nel merito; art. 56 disciplina l'appello nel contesto del processo tributario

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione richiamati (es. vizio di motivazione, violazione di legge); la Corte ha accolto i motivi rilevati ai sensi di disposizioni interpretate attraverso l'art. 360

  • L. 212/2000, art. 3

    Citata nella doglianza; nella decisione il richiamo non ha permesso di mantenere l'operatività del cumulo ai fini della franchigia quando le donazioni non sono state assoggettate ad imposta

Massime di principio

  • Il cumulo (coacervo) delle donazioni con il patrimonio ereditario ai fini del calcolo delle imposte serve esclusivamente — nella disciplina originaria — a determinare le aliquote progressive; non può essere utilizzato per ridurre la franchigia quando il sistema impositivo è basato su aliquota fissa
  • Con l'introduzione del sistema ad aliquota fissa (L. 342/2000) l'effetto pratico dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 346/1990 è diventato incompatibile: pertanto non si possono aggiungere le donazioni pregresse al valore dell'asse per decurtare la franchigia
  • Se una donazione è stata effettuata in vita (anche se non assoggettata ad imposta sulle donazioni), la sua sommatoria al relictum non può essere usata per erodere la franchigia di successione nelle more del nuovo regime a aliquota fissa
  • In sede di appello nel processo tributario l'appellante può riproporre le stesse ragioni già svolte in primo grado: la riproposizione assolve l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 quando il gravame mira al riesame della decisione nella sua interezza
  • Nelle controversie tributarie, la giurisprudenza consolidata che modifica l'interpretazione di una norma può condurre alla cassazione della decisione di merito e, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale, alla compensazione delle spese

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