Cassazione Civile, Sentenza n. 11426/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, deducendo prescrizione/decadenza del potere impositivo. La controversia verteva sul termine di decadenza e sul momento utile ai fini della notifica: Roma Capitale aveva spedito l'avviso il 21/12/2010, mentre la ricezione si sarebbe perfezionata nel gennaio 2011. Il contribuente sosteneva che il termine di decadenza scadesse il 31/12/2011 e pertanto la notifica sarebbe stata tempestiva; la CTR aveva ritenuto invece che, ai fini della decadenza, rilevasse la data di ricezione e avesse accolto l'appello del contribuente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di Roma Capitale. Richiamando le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 17/12/2021 n. 40543), ha affermato che per gli atti impositivi rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica (es. data di spedizione) ai fini del rispetto del termine di decadenza, e non la data successiva di effettiva conoscenza da parte del contribuente. Ne è conseguito che Roma Capitale non era decaduta dal potere impositivo; la Cassazione ha annullato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessari ulteriori accertamenti, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti
Norme richiamate
"l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta"
La Corte ha valutato la decorrenza del termine di decadenza alla luce dell'art. 11, ma ha chiarito che, ai fini del rispetto del termine, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli atti necessari alla notifica (data di spedizione) e non la data di effettiva conoscenza del contribuente
Norma sulla perfezione della notificazione: sebbene la regola ordinaria riguardi il perfezionamento della notificazione al momento della ricezione, la Corte ha ritenuto applicabile la regola della scissione degli effetti (che valorizza la data di spedizione) ai fini della decadenza impositiva
La Corte ha richiamato il principio, contenuto nella normativa fiscale, della scissione soggettiva degli effetti della notificazione applicabile agli atti tributari, in linea con la giurisprudenza costituzionale sulle notificazioni processuali
Cass. civ. sez. un. 17/12/2021 n. 40543
Sentenza delle Sezioni Unite che ha stabilito che, per la decadenza del potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari per la notifica (data di spedizione) e non la successiva data di effettiva conoscenza del contribuente
Norme processuali che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, travisamento dei fatti, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi relativi all'errata valutazione del termine di decadenza e ha assorbito gli altri
Massime di principio
- Ai fini del decorso del termine di decadenza per gli atti impositivi rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari alla notifica (es. data di spedizione), non la data in cui il contribuente ha effettivamente ricevuto e avuto conoscenza dell'atto
- La regola della 'scissione soggettiva degli effetti della notificazione', consolidata dalla giurisprudenza e richiamata anche dalle Sezioni Unite, si applica agli atti tributari: l'invio eseguito entro termine preserva il potere impositivo
- Se la notifica è stata materialmente effettuata (spedizione) entro il termine di decadenza previsto dalla norma tributaria, l'atto non è prescritto anche se la ricezione avviene successivamente
- In presenza di recente orientamento di legittimità che decide la questione di principio, il giudice di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
- In generale, chi impugna dovrebbe rivolgere il gravame all'atto effettivamente produttivo degli effetti contestati (avviso di accertamento vs. cartella), ma il difetto di chiamata dell'atto corretto può essere superato ove il giudice decida comunque il merito sulla base dei principi applicabili
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