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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13825/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di vari medici, proposti in giudizio contro Ministeri, Università e poi Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta ad accertare il diritto a una adeguata remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione medica in periodi compresi tra il 1980 e il 1991 e a ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme predeterminate, oltre accessori. Il Tribunale accolse in gran parte la domanda, mentre la Corte d’appello la riformò solo in parte: escluse il diritto per alcuni medici, in particolare per chi aveva frequentato in anni anteriori al 1982 o per specializzazioni non comprese nelle direttive europee, e rideterminò gli importi dovuti ad altri, compensando in parte le spese. La Presidenza del Consiglio ricorse per cassazione con tre motivi, deducendo: giudicato esterno sfavorevole nei confronti di uno dei medici; omessa pronuncia della Corte d’appello su un motivo di gravame relativo alla non inclusione di una specializzazione nelle direttive UE; erronea interpretazione delle direttive europee e della giurisprudenza CGUE/di legittimità, sostenendo che il diritto alla remunerazione spettasse solo agli iscritti dopo il 29 gennaio 1982 e dal 1° gennaio 1983, non anche ai medici "a cavallo" che avevano iniziato prima del 1982 e terminato dopo. I medici resistenti proposero a loro volta ricorso incidentale con sette motivi, contestando: la possibilità per l’amministrazione di sollevare in appello la questione dell’estraneità di una specializzazione agli elenchi delle direttive; il rilievo della mancanza di certificazione documentale per una domanda; la negazione del diritto per chi aveva iniziato prima del 1982; l’asserita rilevanza di una successiva sentenza CGUE e di un preteso parallelo con la legge Pinto; il criterio di quantificazione del danno e la decorrenza degli interessi; l’inapplicabilità dell’art. 6 d.lgs. 257/1991 ai corsi anteriori al 1991 e la pretesa sproporzione nel calcolo degli importi per gli specializzandi "a cavallo".

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per tardività/inammissibilità del giudicato esterno dedotto; infondato il secondo motivo perché il motivo d’appello sul punto non risultava effettivamente proposto; infondato il terzo motivo perché la Corte d’appello aveva deciso in conformità al principio di diritto ormai consolidato, poi ribadito dalle Sezioni Unite dopo il rinvio pregiudiziale alla CGUE, secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche ai medici iscritti prima del 1982 ma solo dal 1° gennaio 1983 e solo se la specializzazione rientra tra quelle contemplate dalle direttive. Ha poi respinto o dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale: ha ritenuto che l’appartenenza della specializzazione agli elenchi direttivi costituisca un fatto costitutivo da verificare d’ufficio; che la censura sulla documentazione fosse in parte preclusa e in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, sostanzialmente, revocatoria; che la questione degli specializzandi ante 1982 fosse ormai risolta; che il richiamo alla legge Pinto fosse del tutto inconferente; che la quantificazione e la decorrenza degli interessi fossero conformi alla giurisprudenza; che l’art. 6 d.lgs. 257/1991 non fosse applicabile ai corsi anteriori al 1991; e che l’ultimo motivo fosse inammissibile perché diretto contro accertamenti di fatto, non contro errori di diritto. Spese compensate tra le parti soccombenti, con obbligo per i ricorrenti incidentali del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è deducibile in cassazione solo se sopravvenuto dopo l’appello e tempestivamente allegato; altrimenti la sentenza va eventualmente impugnata per revocazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato e alla sua deducibilità nel giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è esclusa quando il motivo di gravame non risulti effettivamente proposto.

  • art. 345 c.p.c.

    Le contestazioni sui fatti costitutivi della domanda sono mere difese e non sono precluse in appello, salvo i limiti del giudicato interno e della non contestazione; non si trattava di eccezione in senso stretto.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento vanno riuniti.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo deve confrontarsi con la ratio della sentenza e indicare specifiche affermazioni di diritto censurate; altrimenti è inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È necessario localizzare e trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l’impostazione giuridica della decisione, non la mera ricognizione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Evocato per l’omessa pronuncia e per altre nullità processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usabile solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti; non per contestazioni meramente fattuali.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il motivo non offre elementi per mutarla.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’errore percettivo sulla presenza o meno di documenti in atti integra, se del caso, un motivo di revocazione.

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    La violazione di un giudicato sopravvenuto in appello si fa valere con revocazione, non in cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali per la pretesa responsabilità dello Stato da inadempimento delle direttive.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato in tema di mora e decorrenza degli accessori; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza stabilita dai giudici di merito.

  • art. 1224 c.c.

    La rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente; il maggior danno va provato.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all’obbligo dello Stato di conformarsi al diritto UE.

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali come base del preteso diritto risarcitorio.

  • art. 5 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti incidentali, ma ritenuto inconferente rispetto alla questione controversa.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere l’irretroattività di interpretazioni più restrittive, senza successo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto l’ulteriore contributo unificato per i ricorrenti incidentali soccombenti.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Costituisce il parametro legale di quantificazione equitativa del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamata solo per escluderne ogni rilevanza analogica nella diversa materia della presente controversia.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 257

    Non applicabile alle specializzazioni frequentate in epoca anteriore al 1991, perché disciplina situazioni future con condizioni diverse e più impegnative.

  • l. 257/1991 art. 6

    Richiamata dai ricorrenti incidentali, ma esclusa come parametro per i corsi anteriori al 1991.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Le specializzazioni riconosciute e menzionate nella direttiva costituiscono presupposto del diritto alla remunerazione adeguata.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Interpretata insieme alla direttiva 82/76/CEE come fonte dell’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specialisti.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La remunerazione adeguata spetta per i corsi iniziati prima o dopo il 1982, ma solo dal 1° gennaio 1983 per i corsi già in corso alla scadenza del termine di trasposizione, e solo per le specializzazioni rientranti nel perimetro direttivo.

  • artt. 5 e 7 Direttiva 75/363/CEE

    Individuano le specializzazioni comuni agli Stati membri rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione.

  • art. 16 Direttiva 82/76/CEE

    Fissa al 31 dicembre 1982 il termine per l’adeguamento degli Stati membri.

  • art. 189, comma 3, TUE

    Richiamato nel quesito pregiudiziale, quale parametro del rapporto tra diritto UE e diritto interno.

Massime di principio

  • Nel contenzioso da mancata o tardiva trasposizione di direttive UE, il diritto alla remunerazione o al risarcimento dei medici specializzandi va riconosciuto solo se la specializzazione rientra nel perimetro delle direttive e nei limiti temporali fissati dalla disciplina europea e dalla giurisprudenza sovranazionale.
  • Per i corsi di specializzazione già iniziati prima della scadenza del termine di trasposizione, la remunerazione adeguata spetta solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e non per la parte anteriore.
  • L’inclusione della specializzazione tra quelle contemplate dalle direttive europee è un fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e, se contestato, provato dall’attore; la relativa verifica può essere compiuta anche d’ufficio dal giudice.
  • La contestazione della spettanza del diritto per difetto del requisito direttivo non è eccezione in senso stretto e non è preclusa in appello come mera difesa, salvo l’eventuale operare del giudicato interno o della non contestazione sui fatti specifici.
  • La quantificazione del danno da tardiva attuazione delle direttive va effettuata secondo il parametro equitativo individuato dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999; tale indennizzo ha natura pararisarcitoria e, di regola, comporta interessi legali dalla messa in mora, non rivalutazione automatica.
  • Le censure in cassazione devono misurarsi con la ratio decidendi e indicare con precisione gli errori di diritto denunciati; le doglianze che attaccano solo la ricostruzione del fatto o l’esistenza materiale dei documenti sono inammissibili o, se del caso, devolvibili alla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

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