Sentenza n. 3042/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - dell’ordinanza contingibile e urgente adottata per motivi sanitari, n. 8 del 27 febbraio 2023, con cui il Sindaco del Comune di Santa Marinella ha disposto l’assegnazione temporanea dei locali comunali di Via Rucellai, n. 1, a favore dell’Associazione “Misericordia di Santa Marinella - Fratellanza del Soccorso” (affidataria del servizio di emergenza 118, giusta Delibera della Regione Lazio n. 745 del 30 settembre 2020, oltre a quello di assistenza e trasporto delle persone diversamente abili), al fine di non interrompere l’erogazione del medesimo servizio, per 6 mesi: “e comunque fino alla ricognizione degli immobili comunali in disuso e della loro assegnazione per via ordinaria”; - di ogni altro atto e/o provvedimento a questa presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che disponeva l'assegnazione temporanea di locali comunali a un'associazione affidataria del servizio di emergenza 118 e di assistenza e trasporto di persone diversamente abili
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e sviamento. Ha sostenuto che l'ordinanza fosse priva dei presupposti della contingibilità, urgenza, straordinarietà e imprevedibilità, poiché la scadenza del comodato dei locali assegnati all'associazione e la necessità di reperire una sede alternativa erano note da tempo al Comune. Ha inoltre contestato l'assenza di un termine finale certo, essendo stata prevista l'efficacia dell'assegnazione fino alla ricognizione degli immobili comunali in disuso e alla loro assegnazione ordinaria, evento futuro e incerto. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso e il rinvio della causa a una data successiva al 31 dicembre 2026, per verificare il trasferimento dell'associazione in altri locali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio del Comune, rilevando che il differimento dell'udienza è ammesso solo in presenza di circostanze eccezionali e di gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa, non ravvisate nel caso concreto. Ha inoltre richiamato il dovere delle parti di cooperare alla ragionevole durata del processo e ha osservato che la richiesta era collegata a un evento futuro incerto e senza un orizzonte temporale definito. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Il potere extra ordinem previsto dagli artt. 50 e 54 TUEL richiede un pericolo concreto, attuale e imminente, una situazione straordinaria, urgente, imprevedibile e contingibile, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre a un'adeguata istruttoria e a una congrua motivazione. Tali presupposti mancavano: la necessità di trovare una sede all'associazione era nota almeno dall'aprile 2022, quando il Comune aveva già individuato un diverso immobile e previsto il trasferimento; il mancato completamento della soluzione ordinaria non poteva trasformare l'inerzia amministrativa in una situazione contingibile e urgente legittimante l'uso di poteri eccezionali. Il TAR ha ritenuto altresì illegittima l'ordinanza perché priva di un termine finale certo. La previsione di efficacia fino alla ricognizione e assegnazione ordinaria di immobili comunali rinviava la cessazione degli effetti a un evento futuro indeterminato, incompatibile con la natura temporanea del potere extra ordinem. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali in favore della ricorrente; le spese sono state compensate nei confronti dell'associazione controinteressata.
Norme richiamate
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente in materia sanitaria presuppone una situazione concreta di pericolo, urgente e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre alla temporaneità della misura.
Il potere extra ordinem del sindaco in materia di sicurezza e incolumità pubblica è eccezionale e può essere esercitato solo in presenza dei presupposti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
L'ordinanza deve essere adeguatamente motivata, con puntuale rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni che giustificano l'uso del potere extra ordinem.
Il differimento dell'udienza richiede circostanze eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; non è sufficiente la richiesta di attendere un evento futuro e incerto.
Le parti devono cooperare alla ragionevole durata del processo amministrativo, anche considerando gli interessi pubblici coinvolti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, salvo compensazione nei confronti della parte controinteressata non costituita.
È richiamato quale fondamento della condanna della parte soccombente alle spese processuali.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica è eccezionale e residuale: richiede una situazione di pericolo concreto, attuale e imminente, straordinaria, urgente, imprevedibile e contingibile, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari dell'ordinamento.
- Non è legittimo utilizzare un'ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare una necessità organizzativa o logistica conosciuta da tempo, quando l'emergenza derivi dal mancato tempestivo approntamento di una soluzione ordinaria imputabile all'amministrazione.
- La mera esigenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico non consente di ricorrere a poteri extra ordinem se l'amministrazione conosceva anticipatamente la scadenza del titolo di occupazione dei locali e avrebbe potuto attivarsi ordinariamente per reperire una sede alternativa.
- L'ordinanza contingibile e urgente deve indicare un termine finale certo e coerente con la natura temporanea della misura; è illegittima la previsione che ne subordini la cessazione a una futura ricognizione o assegnazione ordinaria, priva di una scadenza determinata.
- L'esercizio del potere extra ordinem deve essere sorretto da istruttoria adeguata e motivazione congrua, dirette a dimostrare sia l'effettiva sussistenza del pericolo sia l'impossibilità di ricorrere agli strumenti tipici.
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