Cassazione Civile, Ordinanza n. 19520/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'intimazione di pagamento emessa per un debito iscritto a ruolo a seguito della definitività di due avvisi di accertamento. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo che gli atti presupposti non gli erano stati validamente notificati. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo non dimostrata l'irreperibilità assoluta necessaria per ricorrere alla notifica speciale ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notificazione fosse stata prima tentata secondo la procedura ordinaria ex art. 140 c.p.c. e poi, solo in via integrativa e cautelativa, effettuata anche secondo la procedura speciale per irreperibilità assoluta. La Corte ha ritenuto infondata la censura: per la notificazione ex art. 140 c.p.c. era necessario documentare tutti gli adempimenti, inclusa la raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione, mentre nella specie non risultavano documentate né la spedizione né la ricezione delle raccomandate; quanto alla procedura ex art. 60, comma 1, lett. e), mancava la prova delle ricerche effettivamente svolte per accertare l'irreperibilità assoluta del contribuente, non essendo sufficiente una generica relata o un certificato anagrafico prodotto successivamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione di merito che aveva annullato l'intimazione di pagamento, perché la notificazione degli avvisi presupposti non risultava validamente eseguita né secondo l'art. 140 c.p.c., per mancanza della prova della raccomandata informativa e della sua ricezione, né secondo l'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, per difetto di prova delle ricerche necessarie a dimostrare l'irreperibilità assoluta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
nei casi di irreperibilità relativa, la notificazione richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compreso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale; la sola spedizione non basta.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
la notifica secondo la procedura speciale per irreperibilità assoluta presuppone ricerche effettive e specifiche volte a verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; non sono sufficienti formule generiche o mere risultanze anagrafiche.
art. 26, terzo comma (ora quarto), d.P.R. n. 602/1973
è richiamato nel quadro giurisprudenziale che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, conduce all'applicazione dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973
insieme all'art. 60, primo comma, alinea, d.P.R. n. 600/1973, fonda l'applicazione della disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa.
è richiamato in via giurisprudenziale per affermare che la procedura per irreperibili richiede comunque effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota e una loro espressa attestazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti impositivi, quando il destinatario sia soltanto temporaneamente assente o comunque in situazione di irreperibilità relativa, la notificazione deve rispettare integralmente la procedura dell'art. 140 c.p.c.; il perfezionamento non può essere desunto dalla sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede prova della sua effettiva ricezione o comunque della compiuta esecuzione degli adempimenti prescritti.
- La procedura notificatoria semplificata prevista per l'irreperibilità assoluta del contribuente può essere utilizzata solo dopo ricerche effettive e documentate idonee a dimostrare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; l'onere di dare conto di tali ricerche grava sul notificante.
- La mancanza di prova degli adempimenti notificatori essenziali determina l'invalidità della notifica dell'atto presupposto e, per conseguenza, l'illegittimità dell'atto esecutivo o consequenziale impugnato.
- Un certificato anagrafico prodotto successivamente non può sanare la carenza di attestazione delle ricerche effettuate al momento della notificazione, se tale documento non è parte del procedimento notificatorio e non consente di controllare l'operato del notificatore.
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