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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17781/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale contro l'esecuzione iniziata da una banca sulla base di un contratto di mutuo agrario e contro un'altra esecuzione fondata su decreto ingiuntivo emesso in relazione a un assegno bancario. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi accolto solo in parte il gravame, limitatamente al rapporto di mutuo, accertando la nullità della clausola sugli interessi del mutuo agrario del 23 febbraio 2000 e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, con rideterminazione del credito esecutabile. Per contro, aveva confermato il rigetto dell'opposizione relativa al decreto ingiuntivo, ritenendo precluse in sede esecutiva le contestazioni sul credito già coperte dal giudicato del titolo giudiziale. Nel ricorso per cassazione il debitore deduceva: 1) violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'usura del mutuo perché non aveva considerato cumulabili interessi corrispettivi e moratori; 2) difetto di motivazione e omessa valorizzazione della prova sul concreto tasso di interesse applicato dalla banca; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che l'opposizione all'esecuzione non riproponesse la contestazione del decreto ingiuntivo, ma mirasse a far valere un fatto estintivo sopravvenuto, cioè la provenienza delittuosa dell'assegno posto a base del monitorio, emersa in sede penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in tema di usura bancaria, gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno funzione diversa e non possono essere sommati in modo materiale ai fini della verifica del tasso soglia; è invece necessario un calcolo separato delle rispettive incidenze. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata era conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello: il giudice di merito aveva infatti affermato che le contestazioni relative al credito portato da titolo di formazione giudiziale erano precluse dal giudicato. La Corte ha ribadito che nell'opposizione all'esecuzione non possono essere dedotti fatti anteriori alla formazione e definitività del titolo, neppure se idonei a far venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata, se tali fatti avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Richiamato come parametro della nozione di usura, con affermazione che la verifica del superamento del tasso soglia va compiuta distinguendo le diverse componenti del costo del credito.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina degli effetti dell'usura nel contratto di mutuo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato ai fini dell'efficacia del giudicato che preclude la contestazione del credito consacrato nel titolo giudiziale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla definitività del giudicato e alla preclusione delle contestazioni sul titolo monitorio ormai passato in giudicato.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione, nel cui ambito non possono essere dedotti fatti anteriori alla formazione del titolo che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cognizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di usura bancaria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è consentito sommare meccanicamente interessi corrispettivi e interessi moratori, poiché essi hanno funzione diversa; la loro incidenza va valutata separatamente.
  • Gli interessi moratori possono rientrare nel perimetro della disciplina antiusura, ma il controllo va eseguito con un criterio di simmetria tra voci omogenee del costo del credito e secondo i parametri normativi e tabellari pertinenti.
  • Nell'opposizione all'esecuzione non è consentito introdurre domande nuove o fondare l'opposizione su fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale e al suo consolidamento, se tali fatti avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione.
  • Il giudicato preclude la riesaminabilità del credito consacrato in un titolo giudiziale: l'esecuzione può essere paralizzata solo da fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti rispetto alla formazione del giudicato, non da contestazioni già deducibili in precedenza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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