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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14812/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una società del gruppo, in un contesto in cui il medesimo lavoratore aveva operato per anni nell’interesse di più società riconducibili a un unico centro di imputazione di interessi. Dopo il rigetto dell’impugnativa del licenziamento in primo grado, la società qui ricorrente aveva coltivato una domanda risarcitoria autonoma per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal lavoratore con condotte abusive e manipolazioni in fase di fatturazione nei rapporti con una cliente del gruppo. La Corte d’appello aveva respinto la domanda, rilevando, tra l’altro, che i medesimi pregiudizi erano già stati considerati nel diverso giudizio promosso dal lavoratore contro il licenziamento, che la domanda difettava di minime allegazioni idonee a consentire la quantificazione del credito e che la prospettazione del danno non patrimoniale era del tutto generica. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione sull’assenza di prove, mentre tali prove sarebbero state in realtà offerte dalla parte; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura ex art. 115 c.p.c. fosse costruita in modo non coerente con la norma invocata, poiché la ricorrente non lamentava l’uso di prove non introdotte dalle parti, ma al contrario contestava l’erronea valutazione come mancanti di prove che assumeva invece prodotte. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato il rilievo che non fosse consentita un’ulteriore liquidazione del danno rispetto a quella già pronunciata in favore dell’altra società del gruppo nel precedente giudizio; dall’altro il difetto assoluto di allegazioni minime e la genericità della domanda sul danno non patrimoniale. Poiché il ricorso non colpiva efficacemente entrambe le rationes e tendeva sostanzialmente a una rivisitazione del merito, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in appello come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare l’erronea valutazione dell’assenza di prove

  • art. 116 c.p.c.

    non dedotto nel ricorso, ma indicato dalla Corte come possibile diversa prospettazione non utilizzata dalla ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    non dedotto nel ricorso, ma evocato dalla Corte come diversa norma che avrebbe potuto essere invocata per contestare il riparto dell’onere probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio denunciato è stato inquadrato come nullità della sentenza

  • art. 1, comma 58 e segg. L. 92/2012

    richiamato come base del reclamo/rito relativo all’impugnativa del licenziamento

  • art. 426 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria integrativa nel giudizio di primo grado

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    norma richiamata per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 2048 c.c.

    non espressamente richiamato come norma applicata, ma la Corte d’appello aveva qualificato la condotta del lavoratore come illecita disciplinarmente e fonte di danno

  • art. 2043 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la domanda risarcitoria è trattata come pretesa aquiliana/contrattuale da danno

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca rilievo decisorio a prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia ritenuto insussistenti prove che la parte assume invece di aver prodotto.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, poiché la permanenza di una sola ratio non colpita rende comunque sorretto il decisum.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito sotto la veste della denuncia di violazione di legge.
  • La domanda risarcitoria deve essere sorretta da allegazioni specifiche e idonee alla quantificazione del danno; la mera indicazione di documenti o di grandezze economiche generiche non basta, così come una domanda di danno non patrimoniale formulata in termini indeterminati.
  • Se il pregiudizio dedotto è già stato integralmente considerato e liquidato in un diverso giudizio relativo alla medesima vicenda sostanziale, non è consentita una duplicazione risarcitoria per il medesimo danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

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