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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22971/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un avvocato aveva impugnato davanti al giudice tributario un invito al pagamento spontaneo del residuo contributo unificato richiesto dall'Amministrazione della giustizia in relazione a un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., calcolato sulla base del valore della futura causa di merito, ritenuto dall'Ufficio superiore a quello dichiarato nell'atto introduttivo. Il contribuente sosteneva che il contributo dovesse essere determinato sul valore della sola domanda cautelare e, in cassazione, ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 276 c.p.c. e dei principi sull'ordine logico delle questioni, perché la CTR avrebbe accolto l'appello incidentale del Ministero sulla non impugnabilità dell'atto e, nondimeno, respinto l'appello principale senza adeguata motivazione; 2) violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, perché l'invito bonario ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 sarebbe un atto impugnabile, in quanto contenente l'accertamento dell'insufficiente pagamento; 3) violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, oltre a vizi motivazionali, perché l'esclusione dell'autonoma impugnabilità inciderebbe sui diritti del contribuente. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il valore della domanda cautelare fosse comunque indeterminabile ai fini del contributo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, i motivi di ricorso relativi all'impugnabilità dell'invito bonario di pagamento del contributo unificato. Ha affermato che l'elenco degli atti impugnabili del processo tributario, pur tassativo, va interpretato estensivamente: è impugnabile ogni atto con cui l'Amministrazione renda nota al contribuente una pretesa tributaria definita, anche se formulata come invito bonario e non come formale avviso di liquidazione o di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva escluso l'autonoma impugnabilità dell'atto, rinviando alla CTR del Molise in diversa composizione per il riesame nel merito della controversia e per le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. È stata altresì respinta l'istanza di rinvio della decisione formulata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l'ordine logico seguito dal giudice di merito nel decidere le questioni

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    l'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va interpretato in senso estensivo; sono impugnabili anche gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita, ancorché espressa come invito bonario

  • art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002

    l'invito bonario al pagamento del contributo unificato costituisce atto idoneo a rendere nota la pretesa tributaria e, quindi, ad essere impugnato davanti al giudice tributario

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della necessità di tutela giurisdizionale del contribuente avverso la pretesa tributaria

  • art. 113 Cost.

    richiamato a sostegno della sindacabilità giurisdizionale degli atti dell'Amministrazione

  • art. 111 Cost.

    invocato per negare il rinvio richiesto in prossimità dell'adunanza, in ragione della ragionevole durata del processo

  • art. 100 c.p.c.

    il destinatario dell'invito ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia stabile sulla legittimità della pretesa tributaria

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato nel contesto della qualificazione del valore della causa ai fini del contributo, ma non decisivo nella soluzione finale

  • legge n. 448 del 2001

    richiamata come norma che ha ampliato la giurisdizione tributaria

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel suo complesso come disciplina del contributo unificato e delle conseguenze del mancato pagamento

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel suo complesso quale disciplina del processo tributario e degli atti impugnabili

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non impedisce un'interpretazione estensiva, quando l'atto impugnato contenga la comunicazione di una pretesa tributaria già definita nei suoi elementi essenziali.
  • È autonomamente impugnabile l'atto con cui l'Amministrazione richiede il pagamento di un tributo o di un accessorio tributario, anche se formulato come invito bonario e privo della formale denominazione di avviso di accertamento o liquidazione.
  • La mancata formale indicazione del termine o del rito di impugnazione non esclude la natura impugnabile dell'atto; al più incide sulla decorrenza dei termini o può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile.
  • Il contribuente ha interesse ad agire immediato contro una pretesa tributaria definita, per ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la sua posizione ed evitare l'automatica irrogazione di conseguenze ulteriori in caso di mancato pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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