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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 489 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Comunità Montana impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune relativo a un avviso di accertamento ICI 2007. La ricorrente contestava (1) la nullità della notifica dell'appello effettuata via PEC alla sede e non al domicilio eletto; (2) che il Comune non fosse legittimato a chiedere l'imposta perché originariamente parte della precedente Comunità Montana e quindi si sarebbe trattato di auto-imposizione; (3) che gli immobili godessero dell'esenzione ICI ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 in quanto utilizzati per finalità istituzionali; (4) il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; (5) l'illegittimità della pretesa per mancata notifica dell'atto di attribuzione/modifica della rendita catastale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto legittima (o comunque non annullabile) la notificazione via PEC in quanto efficace ai fini della conoscenza dell'atto (richiamando la sanatoria ex art. 156 c.p.c.), ha confermato che la nuova Comunità Montana è proprietaria degli immobili per rapporto successorio e quindi il Comune era legittimato a chiedere l'imposta, ha escluso l'esenzione ICI ex art. 7 poiché gli immobili risultavano concessi o locati a terzi (quindi non utilizzazione diretta), ha dichiarato inammissibili le censure fondate su atti non riprodotti nel ricorso (difetto di trascrizione dell'avviso) e ha ritenuto non decisamente assorbente il motivo relativo alla mancata notifica della rendita, sia per carenza di precisazioni sulla datazione rispetto al 1/1/2000 sia per la disciplina applicabile. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    art. 7, comma 1, lett. a)

    L'esenzione ICI richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; non si applica se l'immobile è concesso in uso o locato a terzi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di notifica; la Corte ha però deciso sulla validità sostanziale della notificazione PEC con riferimento a principi processuali e sanatorietà.

  • Codice di Procedura Civile

    Applicato il principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo: una notificazione PEC che abbia effettivamente portato l'atto a conoscenza del destinatario può ritenersi idonea anche se formalmente difforme.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (riformulato)

    Richiamata la limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione: non è più motivo di cassazione il semplice vizio di insufficienza della motivazione salvo che questa non assolva alla funzione di spiegare le ragioni della decisione.

  • Legge n. 342 del 2000

    Norma richiamata in relazione alla notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificazione temporale da parte della ricorrente (eventuale diverso trattamento se l'atto è anteriore o successivo al 1/1/2000).

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in tema di contribuito unificato: la sentenza dà atto degli obblighi eventualmente derivanti per la ricorrente in relazione al contributo unificato.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Applicato il principio per cui in cassazione sono inammissibili censure fondate su atti non riprodotti o non individuati correttamente nel ricorso; ciò ha reso inammissibile il motivo relativo al difetto di motivazione dell'avviso non adeguatamente documentato.

Massime di principio

  • Una notificazione via PEC, pur se formalmente irregolare, può essere ritenuta efficace se ha raggiunto lo scopo di mettere l'atto in conoscenza del destinatario (art. 156 c.p.c.): valutare sempre prova di effettiva ricezione e uso difensivo dell'atto.
  • L'esenzione ICI ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente e la destinazione esclusiva ad attività istituzionali non lucrative: la concessione in uso o la locazione a terzi esclude l'esenzione.
  • Nei conflitti tra enti pubblici per immobili trasferiti in seguito a riorganizzazioni (scioglimento, fusione, successione), occorre verificare il rapporto successorio e la titolarità effettiva dei beni: il diritto a tassare spetta al soggetto che risulta proprietario dopo la successione.
  • In Cassazione le doglianze basate su documenti del processo di merito sono inammissibili se i documenti non sono riprodotti o indicati con precisione nel ricorso (art. 366 c.p.c.): per evitare l'inammissibilità, riprodurre gli atti chiave e indicarne la collocazione.
  • In tema di attribuzione/modifica della rendita catastale, occorre prestare attenzione alla datazione dell'atto rispetto alle norme (es. art. 74 L. 342/2000) perché il regime di notifica e gli effetti fiscali possono variare; la parte che si duole della mancata notifica deve specificare tali elementi temporali.
  • La valutazione dei fatti di fatto (es. la sussistenza di locazioni o comodati) è riservata al giudice di merito e non è riassessibile in Cassazione se fondata su giudizio di fatto adeguatamente motivato.

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