Sentenza del 13/04/2016 n. 7279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, per imposta sul patrimonio delle imprese relativa al 1995, dichiarata nel 1996. Il socio accomandatario aveva contestato la decadenza della pretesa tributaria, poiché la cartella era stata notificata alla società il 23 aprile 2003, oltre il termine previsto dalla legge. Il contribuente aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite, ma l'Amministrazione l'aveva negata ritenendo che la controversia riguardasse una mera attività di riscossione e non un atto impositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del contribuente contro il diniego del condono, stabilendo che una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato o formale ai sensi dell'art. 36-bis non è un atto impositivo autonomo e, pertanto, non rientra nelle controversie definibili ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. Ha inoltre respinto il ricorso dell'Amministrazione, confermando che, per una dichiarazione presentata nel 1996, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2001. La notifica del 23 aprile 2003 era quindi tardiva e la pretesa tributaria decaduta. Le ulteriori questioni sulla consegna del ruolo sono state dichiarate assorbite, benché la Corte abbia precisato che il termine di consegna del ruolo non costituisce, di per sé, un termine decadenziale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo formale e liquidazione della dichiarazione
La cartella emessa sulla base di tale procedura deriva dalla liquidazione di tributi già indicati dal contribuente e dal riscontro formale di eventuali omissioni; non costituisce, quindi, un autonomo atto impositivo.
Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina transitoria si applica anche retroattivamente e, nel caso concreto, fissava al 31 dicembre 2001 il termine ultimo per notificare la cartella relativa alla dichiarazione presentata nel 1996.
Definizione agevolata delle liti fiscali aventi ad oggetto un atto impositivo.
La definizione agevolata non si applica alle controversie relative a cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis, quando esse riguardano tributi già dichiarati e sanzioni derivanti da verifiche meramente formali.
Definizione agevolata delle controversie tributarie.
La norma è stata invocata dal contribuente insieme all'art. 16 della L. n. 289 del 2002, ma la richiesta è stata ritenuta inammissibile perché la controversia riguardava una mera attività di riscossione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24
Disciplina della consegna dei ruoli all'agente della riscossione.
La disposizione non prevede un termine di decadenza per la consegna del ruolo all'esattore; tuttavia, tale questione è irrilevante quando la cartella è stata notificata oltre il termine decadenziale previsto per la notifica.
Massime di principio
- Per verificare la decadenza della pretesa tributaria occorre individuare il termine ultimo previsto per la notifica della cartella e confrontarlo con la data di effettiva notifica al debitore originario.
- Nel caso di dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la disciplina transitoria richiamata dalla sentenza imponeva la notifica della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- La notifica effettuata tardivamente alla società non può essere sanata dalla successiva notifica al socio personalmente responsabile: il termine deve essere rispettato nei confronti del debitore principale.
- Una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis, fondata su tributi già dichiarati e su controlli automatizzati o formali, ha normalmente natura di atto di riscossione e non di nuovo atto impositivo.
- Le controversie riguardanti esclusivamente cartelle di questo tipo, quando non vi sia una nuova attività discrezionale di accertamento, non sono generalmente definibili mediante condono o definizione agevolata delle liti aventi a oggetto atti impositivi.
- L'eventuale tardività della consegna del ruolo all'agente della riscossione è distinta dalla tardività della notifica della cartella e, in assenza di uno specifico termine decadenziale, non determina automaticamente l'inesigibilità della pretesa.
- La decisione ha prodotto una soccombenza reciproca: il contribuente non ha ottenuto il condono, ma ha mantenuto il risultato favorevole sull'originaria impugnazione della cartella, dichiarata tardiva.
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