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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20701/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento di un appalto di servizi comunali e dai successivi passaggi della gestione tra più imprese consorziate. Tre lavoratori avevano dedotto di essere stati assunti con contratti a termine privi di adeguata forma scritta e di specificazione delle ragioni giustificatrici, svolgendo attività alle dipendenze della prima affidataria e poi delle imprese subentrate nell'appalto. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dei termini, accertato rapporti di lavoro a tempo indeterminato in successione con le diverse società e condannato le imprese convenute al ripristino del rapporto e al pagamento di un'indennità risarcitoria. I ricorsi per cassazione contestavano, da un lato, la ritualità della riassunzione del giudizio dopo l'interruzione per liquidazione coatta amministrativa di una delle società e la correttezza della notifica; dall'altro, la motivazione e la base giuridica della conversione dei contratti a termine, della prosecuzione dei rapporti in capo alle imprese subentranti, della legittimazione passiva, della solidarietà e della condanna al risarcimento. Si censurava inoltre l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione di norme processuali, lavoristiche e sulla responsabilità nell'appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato i primi motivi di Gierre s.r.l., della cooperativa L.A.T. e del C.N.S. sul punto della tempestività della riassunzione e della regolarità della notifica al commissario liquidatore, ritenendo corretta la decorrenza del termine di riassunzione dalla dichiarazione giudiziale di interruzione e valida la notificazione eseguita alla PEC del commissario liquidatore dopo i tentativi non andati a buon fine presso la sede della società. Ha invece accolto i motivi con cui si denunciava la mancanza di un adeguato percorso argomentativo circa il passaggio dalla nullità dei contratti a termine alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo alle imprese subentranti e circa la responsabilità solidale di tutte le società nell'appalto. La Corte ha rilevato una motivazione insufficiente/apparente nella sentenza impugnata, perché mancava la verifica concreta dei presupposti applicativi delle norme collettive e delle norme sulla responsabilità nell'appalto, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio per nuovo esame sui punti accolti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base delle censure per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • artt. 300, 305, 307 c.p.c.

    il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza della parte, non dal solo evento interruttivo

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato in tema di rinnovazione della notifica; la Corte valorizza la validità della notifica alla PEC del commissario liquidatore dopo tentativi infruttuosi presso la sede

  • art. 145 c.p.c.

    per le persone giuridiche la notifica può avvenire presso la sede sociale o, in presenza delle condizioni di legge, alla persona fisica che le rappresenta

  • art. 43 legge fallimentare

    l'interruzione del processo per apertura della procedura concorsuale è automatica; il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell'evento

  • art. 176 c.p.c.

    la conoscenza dell'interruzione può derivare dalla pronuncia in udienza

  • art. 366 c.p.c.

    le censure fondate su atti e documenti richiedono precisa riproduzione e puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è apparente o mancante quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva e comprensibile della decisione

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    l'apposizione del termine è valida solo se risultante da atto scritto con specificazione delle ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive; in mancanza il termine è inefficace

  • art. 6 CCNL Servizi di igiene ambientale

    prevede l'obbligo di assunzione del personale in forza a tempo indeterminato nell'avvicendamento nella gestione dell'appalto, con effetti cogenti tra imprese applicanti il contratto collettivo

  • art. 1676 c.c.

    riconosce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta verso il committente nei limiti di quanto dovuto per l'opera eseguita; non comporta automaticamente responsabilità di ogni impresa subentrante

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    richiamato in materia di responsabilità nell'appalto, ma la Corte osserva che non può estendersi automaticamente a tutte le pretese risarcitorie senza accertamenti specifici

  • art. 1218 c.c.

    evocato dai ricorrenti per escludere un inadempimento imputabile delle imprese subentranti

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nelle censure e nella motivazione sul trasferimento/continuità dei rapporti, ma la Corte sottolinea la necessità di un accertamento concreto dei presupposti applicativi

  • art. 32 l. 183/2010

    richiamato per l'indennità risarcitoria conseguente all'illegittima apposizione del termine; la sua applicazione alle imprese subentranti richiede una motivazione specifica

  • art. 1 l. 92/2012

    richiamato insieme all'art. 32 l. 183/2010 sulle conseguenze della nullità del termine

  • art. 2932 c.c.

    menzionato nei motivi di ricorso ma non centrale nella ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte distingue tra omessa pronuncia e motivazione mancante o apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quanto alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è stato attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo legge

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato tra i motivi, senza assumere un ruolo decisivo nella ratio

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato anche in relazione all'estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine

Massime di principio

  • Nel processo interrotto per apertura di una procedura concorsuale, il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza legale della parte interessata, e non dal solo verificarsi dell'evento interruttivo.
  • La notifica ad una persona giuridica, ove i tentativi presso la sede non vadano a buon fine, può ritenersi valida se eseguita secondo le modalità consentite dalla disciplina applicabile e risultante dagli atti notificatori prodotti.
  • La nullità della clausola appositiva del termine in un contratto di lavoro subordinato produce la conversione del rapporto a tempo indeterminato solo in presenza dei presupposti di legge e del necessario accertamento del concreto svolgimento del rapporto; la motivazione deve chiarire il passaggio logico-giuridico dalla nullità alla conseguente imputazione del rapporto.
  • L'avvicendamento nell'appalto di servizi non comporta automaticamente, per il solo fatto del subentro, la responsabilità di tutte le imprese succedutesi per le illegittimità commesse dalla precedente affidataria: occorre verificare i presupposti specifici delle norme collettive e delle norme sulla responsabilità applicate.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo erroneo, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio acquisito.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. ricorre quando la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico che ha condotto alla conclusione, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alle norme applicate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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