Cassazione Civile, Ordinanza n. 20701/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento di un appalto di servizi comunali e dai successivi passaggi della gestione tra più imprese consorziate. Tre lavoratori avevano dedotto di essere stati assunti con contratti a termine privi di adeguata forma scritta e di specificazione delle ragioni giustificatrici, svolgendo attività alle dipendenze della prima affidataria e poi delle imprese subentrate nell'appalto. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità dei termini, accertato rapporti di lavoro a tempo indeterminato in successione con le diverse società e condannato le imprese convenute al ripristino del rapporto e al pagamento di un'indennità risarcitoria. I ricorsi per cassazione contestavano, da un lato, la ritualità della riassunzione del giudizio dopo l'interruzione per liquidazione coatta amministrativa di una delle società e la correttezza della notifica; dall'altro, la motivazione e la base giuridica della conversione dei contratti a termine, della prosecuzione dei rapporti in capo alle imprese subentranti, della legittimazione passiva, della solidarietà e della condanna al risarcimento. Si censurava inoltre l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione di norme processuali, lavoristiche e sulla responsabilità nell'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato i primi motivi di Gierre s.r.l., della cooperativa L.A.T. e del C.N.S. sul punto della tempestività della riassunzione e della regolarità della notifica al commissario liquidatore, ritenendo corretta la decorrenza del termine di riassunzione dalla dichiarazione giudiziale di interruzione e valida la notificazione eseguita alla PEC del commissario liquidatore dopo i tentativi non andati a buon fine presso la sede della società. Ha invece accolto i motivi con cui si denunciava la mancanza di un adeguato percorso argomentativo circa il passaggio dalla nullità dei contratti a termine alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo alle imprese subentranti e circa la responsabilità solidale di tutte le società nell'appalto. La Corte ha rilevato una motivazione insufficiente/apparente nella sentenza impugnata, perché mancava la verifica concreta dei presupposti applicativi delle norme collettive e delle norme sulla responsabilità nell'appalto, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con cassazione e rinvio per nuovo esame sui punti accolti.
Norme richiamate
viene richiamato come base delle censure per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
il termine per la riassunzione del giudizio interrotto decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza della parte, non dal solo evento interruttivo
richiamato in tema di rinnovazione della notifica; la Corte valorizza la validità della notifica alla PEC del commissario liquidatore dopo tentativi infruttuosi presso la sede
per le persone giuridiche la notifica può avvenire presso la sede sociale o, in presenza delle condizioni di legge, alla persona fisica che le rappresenta
l'interruzione del processo per apertura della procedura concorsuale è automatica; il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell'evento
la conoscenza dell'interruzione può derivare dalla pronuncia in udienza
le censure fondate su atti e documenti richiedono precisa riproduzione e puntuale indicazione della loro collocazione nel fascicolo
la motivazione è apparente o mancante quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione
art. 111 Cost.
impone una motivazione effettiva e comprensibile della decisione
l'apposizione del termine è valida solo se risultante da atto scritto con specificazione delle ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive; in mancanza il termine è inefficace
art. 6 CCNL Servizi di igiene ambientale
prevede l'obbligo di assunzione del personale in forza a tempo indeterminato nell'avvicendamento nella gestione dell'appalto, con effetti cogenti tra imprese applicanti il contratto collettivo
riconosce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta verso il committente nei limiti di quanto dovuto per l'opera eseguita; non comporta automaticamente responsabilità di ogni impresa subentrante
richiamato in materia di responsabilità nell'appalto, ma la Corte osserva che non può estendersi automaticamente a tutte le pretese risarcitorie senza accertamenti specifici
evocato dai ricorrenti per escludere un inadempimento imputabile delle imprese subentranti
richiamato nelle censure e nella motivazione sul trasferimento/continuità dei rapporti, ma la Corte sottolinea la necessità di un accertamento concreto dei presupposti applicativi
richiamato per l'indennità risarcitoria conseguente all'illegittima apposizione del termine; la sua applicazione alle imprese subentranti richiede una motivazione specifica
richiamato insieme all'art. 32 l. 183/2010 sulle conseguenze della nullità del termine
menzionato nei motivi di ricorso ma non centrale nella ratio decidendi
richiamato per omessa pronuncia/ultrapetizione; la Corte distingue tra omessa pronuncia e motivazione mancante o apparente
richiamato quanto alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione
richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove
la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è stato attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo legge
richiamato tra i motivi, senza assumere un ruolo decisivo nella ratio
richiamato anche in relazione all'estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine
Massime di principio
- Nel processo interrotto per apertura di una procedura concorsuale, il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza legale della parte interessata, e non dal solo verificarsi dell'evento interruttivo.
- La notifica ad una persona giuridica, ove i tentativi presso la sede non vadano a buon fine, può ritenersi valida se eseguita secondo le modalità consentite dalla disciplina applicabile e risultante dagli atti notificatori prodotti.
- La nullità della clausola appositiva del termine in un contratto di lavoro subordinato produce la conversione del rapporto a tempo indeterminato solo in presenza dei presupposti di legge e del necessario accertamento del concreto svolgimento del rapporto; la motivazione deve chiarire il passaggio logico-giuridico dalla nullità alla conseguente imputazione del rapporto.
- L'avvicendamento nell'appalto di servizi non comporta automaticamente, per il solo fatto del subentro, la responsabilità di tutte le imprese succedutesi per le illegittimità commesse dalla precedente affidataria: occorre verificare i presupposti specifici delle norme collettive e delle norme sulla responsabilità applicate.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo erroneo, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio acquisito.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. ricorre quando la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico che ha condotto alla conclusione, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alle norme applicate.
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