Sentenza del 07/07/2025 n. 536 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza conclusa con PVC consegnato il 10 ottobre 2023. Gli avvisi contestavano l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla ditta fornitrice Confezione H. G., con conseguente indeducibilità dei costi, maggior reddito d’impresa, maggior valore della produzione IRAP e indetraibilità dell’IVA. La ricorrente ha dedotto: 1) difetto di motivazione e mancata allegazione del PVC, degli atti richiamati e delle autorizzazioni; 2) carenza di prova dell’inesistenza delle operazioni e mancata verifica della ricezione della merce; 3) illegittimità delle sanzioni e contestazioni sul loro calcolo. Gli avvisi indicavano importi che il testo riportato non specifica. L’istanza di accertamento con adesione presentata il 1° marzo 2024 si è conclusa senza accordo; i ricorsi sono stati presentati il 12 giugno 2024.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria ha riunito e rigettato i ricorsi, ritenendo chiara la motivazione degli avvisi e accertato che i PVC e i relativi allegati erano stati consegnati alla contribuente; ha inoltre considerato non necessaria l’integrale allegazione degli atti penali, poiché la contribuente era stata posta in condizione di conoscere la pretesa e difendersi. Nel merito, gli elementi indiziari sulle ditte fornitrici — prive di effettiva struttura, inadempienti agli obblighi fiscali e utilizzate per trasferire in Cina il denaro ricevuto — erano sufficienti a provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni. La ricorrente non ha fornito prova concreta dell’effettività degli acquisti: fatture, pagamenti e regolarità formale, né l’asserita disponibilità del DURC, non erano sufficienti. È stata respinta anche la censura sulle sanzioni, giudicate adeguatamente esposte nei prospetti dell’Ufficio. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in 15.000 euro, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Peraltro, costituisce principio giurisprudenziale altrettanto pacifico che l'avviso di accertamento soddisfi l'obbligo di motivazione ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
La motivazione è sufficiente se rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarne fondamento e importo. Nel caso deciso, il PVC consegnato e i suoi allegati permettevano di comprendere l’origine e le ragioni degli accertamenti.
Art. 39, comma 1, e art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi sono stati emessi, per le imposte sui redditi, per recuperare costi ritenuti inesistenti e determinare il conseguente maggior reddito d’impresa.
Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è stata applicata per recuperare l’IVA detratta sulle fatture relative alle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Artt. 24 e 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Le disposizioni sono state poste a fondamento della rettifica del valore della produzione ai fini IRAP conseguente al disconoscimento dei costi.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quanto al terzo motivo dei ricorsi, la CGT ritiene che l'Ufficio abbia pienamente assolto all'onere della prova (ex art. 7 comma 5 bis del D.lgs 546/92): esso appare, oltre che ripetitivo, del tutto infondato e pretestuoso.
La Corte ritiene che, nel caso concreto, l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio mediante gli elementi raccolti e le presunzioni sull’inesistenza delle operazioni; una volta fornita tale prova, spettava alla contribuente dimostrare l’effettività degli acquisti.
Art. 23, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la norma processuale indicata per la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Il testo riferisce che, dopo la consegna del PVC, la contribuente non presentò osservazioni ai sensi di questa disposizione; la decisione non ne ricava una distinta statuizione.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici e un insieme coerente di indizi, come l’assenza di una struttura operativa del fornitore, l’omissione degli obblighi fiscali e l’incompatibilità tra mezzi disponibili e volumi d’affari.
- Dopo che l’Ufficio ha fornito elementi idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare che le prestazioni o le cessioni siano realmente avvenute. La sola fattura, la regolarità contabile e il pagamento tracciato non bastano, se non sono accompagnati da riscontri sostanziali sull’effettiva consegna o esecuzione.
- Un avviso può essere motivato per relationem quando il PVC richiamato è stato regolarmente consegnato e consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; non è necessariamente richiesta la riproduzione integrale o l’allegazione di ogni atto d’indagine richiamato.
- L’eventuale documentazione contributiva del fornitore, come il DURC, non dimostra di per sé che le operazioni contestate siano effettive: attesta soltanto la regolarità contributiva nei limiti dei rapporti di lavoro e dei contributi considerati.
- Le contestazioni sulle sanzioni devono individuare in modo concreto gli errori relativi a minimi, massimi o criteri di cumulo; prospetti che espongano sanzioni applicabili e calcoli possono essere ritenuti sufficientemente chiari.
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