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Sentenza

Sentenza del 09/07/2025 n. 18801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 624/13/2023, che aveva riconosciuto a E. S.p.A. il rimborso dell’accisa anche per il periodo 1° gennaio-28 agosto 2006. Ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 2, TUA: poiché l’accisa sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica era indebitamente versata ab origine, il termine biennale per chiedere il rimborso decorreva dalla data di ciascun versamento, non dalla dichiarazione annuale di consumo presentata nel febbraio 2007. L’istanza era stata presentata il 29 agosto 2008.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 10 giugno 2025, depositata il 9 luglio 2025, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente limitatamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio-28 agosto 2006, perché richiesto oltre il termine biennale decorrente dai singoli pagamenti. Resta fermo quanto riconosciuto per il periodo 29 agosto 2006-31 maggio 2007, non oggetto di questa cassazione. La questione dell’esenzione dall’accisa e quella della mancata prova della traslazione del tributo su terzi non erano in discussione, essendosi formato giudicato interno su quest’ultima. Spese dei gradi di merito compensate; E. S.p.A. condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, del D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    nell'ipotesi di pagamento in radice indebito, essendo al di fuori del meccanismo ordinario del pagamento dell'accisa, il "pagamento indebito" coincide con il singolo versamento in acconto. Ciò comporta l'operatività di un diverso dies a quo di decorrenza del termine di decadenza che è ravvisato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel primo caso, nella data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, nel secondo nella data dello stesso pagamento.

    Se l’accisa è indebitamente pagata sin dall’origine, il termine biennale di decadenza per chiederne il rimborso decorre da ciascun singolo pagamento. La data della dichiarazione annuale rileva invece nel diverso caso in cui, secondo il normale meccanismo di acconti e conguaglio, il credito emerga solo alla chiusura del rapporto tributario.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La norma generale stabilisce il termine biennale per le domande di restituzione, facendo decorrere il termine dal pagamento o, se successivo, dal verificarsi del presupposto restitutorio. Nel caso deciso prevale la disciplina specifica dell’accisa, che collega la decadenza alla data del pagamento indebito.

  • Art. 14, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2003/96/CE

    nella specie, la non debenza dell'accisa sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica stante la diretta applicabilità dell' art. 14 , par. 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE , come chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, nella causa C-226/07, dà luogo ad un "pagamento indebito" ab origine e non già tale determinatosi in forza della detta sentenza che non assume una valenza costitutiva bensì soltanto meramente dichiarativa

    L’esenzione prevista dalla direttiva, direttamente applicabile anche prima dell’intervento legislativo nazionale del 2007, rendeva l’accisa non dovuta fin dall’origine. La successiva pronuncia della Corte di giustizia ha natura dichiarativa e non sposta in avanti il momento da cui decorre il termine per chiedere il rimborso.

  • Art. 56, comma 1, del D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    l'accredito, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto, risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas naturale), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come pagamento indebito

    Nel regime ordinario, le somme versate in eccesso sono portate in detrazione dai successivi acconti e costituiscono una modalità di pagamento dell’accisa; il credito diviene rimborsabile alla chiusura del rapporto, secondo la dichiarazione annuale. Questa regola non si applica quando il pagamento era indebito ab origine.

  • Art. 2968 del codice civile

    Ed essendosi, indubitabilmente, in presenza di termini di decadenza dettati per finalità di interesse pubblico, non disponibili neppure dalla stessa pubblica amministrazione ( Cass. 1605 del 2008 ; Cass. n. 791 del 2011 ), la relativa disciplina legale non avrebbe potuto essere derogata neanche dall'accordo delle parti, ostandovi il disposto dell' art. 2968 cod. civ.

    I termini di decadenza posti a tutela di interessi pubblici non sono nella disponibilità delle parti e non possono essere modificati mediante accordo.

Massime di principio

  • Per individuare la decorrenza del termine di rimborso dell’accisa occorre distinguere tra credito che emerge dal conguaglio del normale ciclo di acconti e pagamento indebito fin dall’origine: nel primo caso rileva la dichiarazione annuale conclusiva; nel secondo, ciascun versamento.
  • Il fatto che l’incompatibilità della norma nazionale con il diritto UE sia stata chiarita successivamente dalla Corte di giustizia non riapre né differisce i termini di decadenza già decorrenti: la pronuncia interpretativa è dichiarativa, non costitutiva.
  • Quando il termine biennale decorre dai singoli pagamenti, una domanda presentata oltre due anni da uno specifico versamento è tardiva per quella somma, anche se presentata entro due anni dalla dichiarazione annuale di consumo.
  • La distinzione tra pagamento indebito ab origine e credito emerso a saldo è decisiva: la regola della dichiarazione annuale non può essere estesa automaticamente a ogni domanda di rimborso dell’accisa.

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