Sentenza del 08/07/2025 n. 84 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego espresso di rimborso n. 12731/29023, notificato l’8 febbraio 2024, relativo a € 1.842,00 di spese indicate ai righi E41 ed E57 del modello 730/2023 per interventi di recupero edilizio e arredo di immobili ristrutturati. L’Ufficio negava il beneficio perché, all’avvio dei lavori (22 gennaio 2021) e alla loro conclusione (12 febbraio 2021), il contratto di locazione sottoscritto il 14 gennaio e registrato il 21 gennaio 2021 prevedeva effetti dal 15 febbraio 2021; riteneva quindi mancante un titolo idoneo di detenzione. I contribuenti sostenevano invece che la consegna delle chiavi, prevista dal contratto, aveva attribuito loro la detenzione qualificata dell’immobile e che sussistevano gli altri requisiti per la detrazione. Avevano chiesto l’annullamento del diniego, il riconoscimento del rimborso e dei rimborsi successivi, oltre alle spese.
La decisione
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, Sezione I, in composizione monocratica, con decisione del 17 giugno 2025 ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto provato che la consegna delle chiavi attribuisse ai ricorrenti la disponibilità materiale dell’immobile e una detenzione qualificata funzionale ai lavori, anche se gli effetti della locazione erano convenzionalmente posticipati. Ha inoltre considerato provati il consenso scritto del proprietario, la registrazione del contratto al momento dell’avvio dei lavori e la documentazione relativa all’inizio degli interventi. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate a riconoscere l’integrale rimborso richiesto con il modello 730/2023 e i rimborsi successivi indicati nei modelli futuri, nonché a pagare € 1.500,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti. Il testo contiene un’incongruenza nella data della consegna delle chiavi: indica una volta il 14 gennaio 2025, ma il contesto e gli altri passaggi la collocano al 14 gennaio 2021.
Norme richiamate
Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2021
La detrazione spetta ai detentori dell'immobile a condizione che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavoratori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.
La detrazione è riconosciuta anche a chi non è proprietario, purché abbia un titolo di detenzione risultante da un atto regolarmente registrato nel momento rilevante e il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000.
Quando occorre provare la data di inizio dei lavori, la prova può risultare dai titoli abilitativi oppure, se questi non sono previsti, da una dichiarazione sostitutiva conforme alle modalità e ai termini indicati dal decreto.
Massime di principio
- Per fruire delle detrazioni per lavori edilizi non è necessario essere proprietari: può bastare una detenzione qualificata dell’immobile, se sostenuta da un titolo idoneo, dal consenso del proprietario e dagli altri requisiti richiesti.
- La consegna delle chiavi e la conseguente effettiva disponibilità dell’immobile possono concorrere a dimostrare una detenzione qualificata, anche quando il contratto prevede una decorrenza successiva della locazione, se gli atti attestano che la disponibilità era stata attribuita per eseguire i lavori.
- La registrazione del contratto deve essere intervenuta entro il momento rilevante indicato dalla circolare: l’avvio dei lavori o, se precedente, il sostenimento delle spese. Occorre inoltre documentare la data di inizio dei lavori con i titoli previsti o con dichiarazione sostitutiva.
- Il consenso del proprietario ai lavori può essere formalizzato anche dopo il loro inizio, purché risulti per iscritto entro la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.
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