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Sentenza

Sentenza del 08/07/2025 n. 18664 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’accertamento contestava alla banca di non avere applicato la ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2011 sui conti correnti di due fondi comuni, per oltre 1,5 milioni di euro, e irrogava sanzioni per quasi 2 milioni. La contribuente sosteneva di essere soltanto collocatrice e banca corrispondente, contestava il presupposto della riscossione e l’aliquota, e deduceva anche la duplicazione d’imposta e l’assenza di obbligo di ritenuta, almeno per gli interessi maturati dal 1° luglio 2011. L’Ufficio, a sua volta, censurava la motivazione della CTR che aveva negato l’applicabilità del 27% senza chiarire quale aliquota fosse dovuta. In cassazione, il primo motivo di entrambe le parti ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della contribuente e il primo motivo dell’Ufficio, ritenendo la motivazione della CTR logicamente e giuridicamente inconciliabile: la decisione aveva condiviso la sussistenza del potere di riscossione e respinto alcune contestazioni della contribuente, ma al contempo negato la tesi dell’Ufficio sull’aliquota del 27%, senza indicare quale aliquota fosse applicabile e confermando l’avviso che applicava proprio il 27%. Gli altri motivi di entrambi i ricorsi sono stati assorbiti, quindi non decisi nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato definitivamente individuato un vincitore nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

    La nullità della sentenza può essere denunciata quando la motivazione manca del minimo necessario a rendere comprensibile il fondamento della decisione, incluso il caso di affermazioni inconciliabili. La Corte ha applicato questo criterio alla motivazione contraddittoria della CTR.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

    In cassazione non sono sufficienti l’insufficienza o la semplice contraddittorietà argomentativa: il vizio rileva quando la motivazione scende sotto il minimo costituzionale, perché mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

    La sentenza deve esporre una motivazione effettiva e intellegibile, tale da consentire di comprendere il ragionamento del giudice; una motivazione solo formalmente presente ma inconciliabile o incomprensibile non soddisfa il requisito costituzionale.

  • Art. 36, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione è solo "apparente" e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

    Nel processo tributario la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione. La Corte ha accolto la censura dell’Ufficio relativa all’apparenza e contraddittorietà della motivazione della CTR.

  • Art. 12 delle preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. [...] deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    I criteri interpretativi generali sono utilizzati dalla Corte per chiarire che la riforma del vizio di motivazione ha ristretto il controllo di cassazione alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa di una motivazione costituzionalmente adeguata.

  • Art. 378 c.p.c.

    La norma è citata quale base per il deposito della memoria della contribuente in cassazione; non è stata oggetto di una specifica statuizione o interpretazione nel merito.

Massime di principio

  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur contenendo testo, non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia breve o non condivisibile.
  • È rilevante in cassazione il contrasto irriducibile tra affermazioni della sentenza, se impedisce di capire quale sia la decisione effettiva o quale regola sia stata applicata.
  • Il giudice d’appello che richiama la decisione di primo grado deve confrontarsi in modo riconoscibile con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati; il mero richiamo non basta se non permette di verificare tale esame.
  • Quando una decisione tributaria esclude l’aliquota applicata nell’accertamento, deve chiarire quale aliquota ritenga invece dovuta e rendere coerenti tale conclusione e il dispositivo.
  • La cassazione con rinvio per vizio motivazionale non decide automaticamente la fondatezza della pretesa fiscale: le questioni assorbite devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.

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