Cassazione Civile, Ordinanza n. 24121/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso l'esame nel merito dei motivi perché formulati in modo generico o astratto e comunque non autosufficienti rispetto agli atti e alle risultanze del procedimento di merito. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato altresì dato atto dell'esenzione dal contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un giudice di pace aveva convalidato il trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, richiesto dal Questore ai fini dell'esecuzione dell'espulsione amministrativa. Nel corso dell'udienza era emerso che il difensore di fiducia aveva rinunciato all'incarico poco prima della celebrazione, sicché il procedimento era proseguito con difensore d'ufficio; il cittadino straniero aveva dichiarato di avere un passaporto valido e di volere essere rimpatriato. Il giudice aveva ritenuto non manifestamente illegittimo il decreto di espulsione e insussistenti i divieti di espulsione, convalidando il trattenimento per il tempo strettamente necessario. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: 1) dedotta illegittimità costituzionale e violazione delle norme sul termine di ricorso per cassazione e sul rito, sostenendo che la disciplina applicabile ai trattenimenti avrebbe irragionevolmente ridotto il termine a cinque giorni e previsto motivi di ricorso penale inconferenti; 2) nullità per mancato avviso e mancata effettiva assistenza del difensore di fiducia, che non avrebbe potuto conoscere tempestivamente i provvedimenti di espulsione e trattenimento; 3) violazione delle norme nazionali e della direttiva rimpatri per mancata trasmissione degli atti e per omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti, con motivazione del giudice di merito ritenuta apparente o carente. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo astratto, ipotetico e privo di specifico confronto con la decisione impugnata; ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo, osservando che le doglianze non erano sorrette da allegazioni specifiche e non superavano il vaglio di specificità, oltre a non contrastare quanto risultava dal verbale di udienza circa la presenza del difensore d'ufficio e la lettura del provvedimento alle parti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina il trattenimento del cittadino straniero e il controllo giurisdizionale sulla sua convalida o proroga.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 142 del 2015
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del termine per ricorrere in cassazione nel procedimento di trattenimento.
art. 22, comma 5-bis, l. n. 69 del 2005
evocato dal ricorrente come norma richiamata in via indiretta dalla disciplina del trattenimento per quanto attiene al rito e ai termini.
art. 13 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla compressione della libertà personale e sulla disciplina del rito.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa.
art. 25 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al giudice naturale e alla ripartizione delle competenze.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per censurare il rito e il contraddittorio nel giudizio di legittimità.
art. 117 Cost.
invocato in relazione ai parametri convenzionali della CEDU.
art. 3 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di disparità di trattamento.
art. 13 CEDU
richiamato dal ricorrente in relazione alla libertà personale e al trattenimento.
art. 14 CEDU
richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di discriminazione.
richiamato dal ricorrente quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ritenuto però inconferente rispetto alla materia trattata.
invocati dal ricorrente per dedurre nullità per mancato avviso e difesa tecnica.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato dal ricorrente tra le norme che regolano la procedura di espulsione/respingimento.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato nel provvedimento di merito come base del decreto di espulsione ritenuto non manifestamente illegittimo.
art. 14, commi 3 e 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul trattenimento e sugli atti presupposti.
art. 15, par. 2, direttiva 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente quale parametro eurounitario relativo ai presupposti e al controllo del trattenimento.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma utilizzata dalla Corte per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con confronto tra censura e statuizione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte nel descrivere l'onere di specificità della censura per violazione di legge.
richiamato con riferimento alla tardività delle note d'udienza depositate dal ricorrente.
richiamato dalla Corte per osservare che il ricorrente non aveva allegato un atto di pubblicazione del provvedimento di convalida idoneo a contrastare il verbale di udienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge deve essere specifica, autosufficiente e riferita alla concreta statuizione impugnata; non è sufficiente una prospettazione astratta, ipotetica o meramente assertiva.
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere dedotte in modo generico: occorre indicare la rilevanza della questione nel caso concreto e il collegamento con la decisione impugnata.
- Nel procedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero il giudice deve controllare d'ufficio la legittimità della misura sulla base del fascicolo e degli elementi emersi in contraddittorio, ma l'interessato deve allegare e documentare in modo puntuale le circostanze poste a fondamento della dedotta illegittimità.
- Le doglianze relative alla mancata conoscenza degli atti o alla lesione del diritto di difesa non sono ammissibili se non è specificamente dimostrata la qualità processuale del difensore, la tempestiva nomina e il contrasto con le risultanze del verbale o degli atti di merito.
- In sede di legittimità, il contenuto del verbale di udienza e delle risultanze processuali deve essere specificamente contrastato con idonee allegazioni; la mera affermazione di un deposito anticipato o di una mancata comunicazione non basta a superare il vaglio di ammissibilità.
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