Cassazione Civile, Ordinanza n. 24947/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La lite trae origine dall’impugnazione, da parte di un soggetto che occupava un immobile destinato ad abitazione per la categoria dei profughi ai sensi della legge n. 137 del 1952, di un’ordinanza di rilascio emessa dal presidente dell’allora IACP e poi confermata in giudizio. Il ricorrente sosteneva di avere diritto a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio per ragioni familiari, in quanto genero di un soggetto originariamente appartenente alla categoria dei profughi e, dopo la morte della moglie, suo asserito successore. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) denunciava violazione di norme processuali e il vizio di omessa pronuncia/omesso esame, sostenendo che i giudici di merito avessero mal valutato l’invalidità della delibera presidenziale di rilascio; 2) denunciava violazione degli artt. 23 e 30 della legge n. 137 del 1952, contestando la competenza dell’IACP a gestire e disporre il rilascio degli immobili; 3) lamentava violazione delle norme successorie, assumendo che il Tribunale gli avesse riconosciuto un diritto a subentrare nell’assegnazione e che tale posizione fosse trasmissibile; 4) deduceva omesso esame di fatti decisivi, tra cui la propria qualità di profugo, la tipologia dell’alloggio e la qualità di erede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché i giudici di merito avevano comunque esaminato la questione dell’asserita invalidità del provvedimento di rilascio e l’avevano ritenuta infondata; il secondo perché la giurisprudenza di legittimità riconosce la competenza gestoria degli IACP sugli alloggi in questione; il terzo perché fondato su un presupposto non riscontrabile e comunque su un preteso diritto di subentro non configurato dall’ordinamento e non trasmissibile per successione ereditaria; il quarto perché prospettava fatti già esaminati dai giudici di merito e, comunque, non indicava un fatto decisivo diverso da quelli già trattati, con ulteriore deficit ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La controversia è stata trattata secondo il rito camerale per i casi di manifesta inammissibilità.
È stata richiamata la proposta del consigliere relatore di manifesta inammissibilità, comunicata alle parti.
È stata invocata dal ricorrente nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel primo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
Richiamato nel primo motivo in relazione a una dedotta omissione di pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto idoneo a fondare l’accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi prospettati come violazione di legge, ma li ha ritenuti infondati o inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile perché riguardava fatti già valutati dai giudici di merito o non specificamente indicati.
artt. 23 e 30 della legge 4 marzo 1952, n. 137
Non escludono la competenza gestionale degli IACP sugli immobili destinati ai profughi; la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità conforme.
artt. 456, 457, 458, 459 e 460 c.c.
Le norme sulla successione sono state invocate per sostenere la trasmissibilità del preteso diritto di subentro, ma la Corte ha escluso che esista un simile diritto e che sia ereditabile.
Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato reputato deficitario perché non indicava un fatto diverso e decisivo non esaminato nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di alloggi gestiti dagli IACP destinati a categorie speciali, il potere di gestione e di rilascio dell’immobile spetta all’ente gestore, sicché le contestazioni sull’ordinanza di rilascio non possono essere accolte se l’atto rientra nelle attribuzioni gestorie dell’ente.
- Il preteso diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio non può essere automaticamente desunto da rapporti familiari o successori, ove la disciplina applicabile non lo preveda espressamente; in mancanza di titolo sostanziale, la domanda è infondata.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti indicati risultino già esaminati dai giudici di merito oppure quando il ricorrente non individui un fatto storico specifico, decisivo e realmente non scrutinato.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si fonda su una ricostruzione dei fatti non corrispondente agli atti o sulla sola riproposizione di questioni già vagliate dai giudici di merito non supera il controllo di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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