Cassazione Penale, Sentenza n. 131/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado, contestando in particolare: (1) l'omessa considerazione da parte della Corte d'Appello di una memoria depositata via PEC il 21/06/2021, con la quale la difesa aveva chiesto che la Corte esercitasse i poteri officiosi ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., valutando la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen.; la difesa ha documentato il regolare deposito tramite prova di invio PEC; (2) la mancata concessione dell'attenuante ex art. 5 L. n. 895/1967 (lieve entità del fatto), dedotta in appello e ritenuta dai giudici di merito non valutata correttamente e basata su motivazioni illogiche e difformi rispetto al primo grado, nonché l'erronea affermazione sui presunti precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha rilevato che la memoria difensiva depositata con PEC era stata regolarmente presentata e che la Corte d'Appello non l'ha esaminata né ha dato alcuna motivazione sulla questione della concedibilità della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., nonostante la richiesta di esercizio dei poteri officiosi ex art. 597 cod. proc. pen.; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio sul tema della sospensione condizionale. Quanto al secondo motivo (attenuante ex art. 5 L. 895/1967), la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, confermando che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente il rigetto dell'attenuante ritenendo la condotta grave. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina la sospensione condizionale della pena: la Corte di Cassazione ha ritenuto che, avendo la difesa chiesto il beneficio in sede di appello, la Corte territoriale doveva valutare e motivare esplicitamente la concedibilità o meno del beneficio
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Riconosce ai giudici competenze officiose in appello; la Corte ha sottolineato che la sollecitazione all'esercizio di tali poteri (per verificare la sospensione condizionale) doveva essere raccolta e motivata dalla Corte d'Appello
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alle regole di impugnazione e deposito di memorie: la Corte ha valutato la regolarità del deposito della memoria difensiva e l'obbligo di considerarla
Prevede l'attenuante per la lieve entità dell'offesa: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il diniego dell'attenuante alla luce della gravità della condotta (porto di arma munita e abbandono che ha agevolato il furto)
Norme sulle armi richiamate a primo grado per la descrizione dei reati contestati; la Corte d'Appello ha riqualificato/assorbito alcuni capi (assoluzione per detenzione, condanna per porto)
art. 20, commi 1 e 2, L. n. 110/1975
Norma sulla custodia delle armi richiamata per il reato relativo alla mancata custodia diligente dell'arma; i giudici di merito hanno considerato rilevante il comportamento che ha favorito il furto
Richiamato in relazione alla non applicabilità della contravvenzione prevista dall'art. 699 (riguardante armi bianche proprie) alla fattispecie concreta di arma da fuoco
Massime di principio
- Quando la difesa deposita memorie o istanze tramite PEC e tali atti sono documentati, la Corte d'Appello è tenuta a prendere in esame e valutare espressamente le richieste rilevanti (anche esercitando poteri officiosi) e a motivare la decisione; l'omissione può giustificare annullamento parziale in Cassazione
- La richiesta di sospensione condizionale della pena in sede di appello impone alla Corte territoriale di verificare i presupposti di legge (art. 163 c.p.) e di motivare il diniego o l'accoglimento; il giudice di appello non può rimanere del tutto silente sulla questione
- L'apprezzamento sull'esistenza dell'attenuante di lieve entità (art. 5 L. 895/1967) resta discrezionale e deve essere fondato su motivazioni coerenti e specifiche: la mera affermazione senza adeguata spiegazione può essere censurata, ma motivazioni fondate sul grado di pericolo o sulle conseguenze della condotta possono legittimamente portare al diniego
- La regolarità formale del deposito (anche via PEC) è rilevante: se provata, la mancata considerazione può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice
- In caso di annullamento parziale per omissione motivazionale su un punto determinante, la Corte di Cassazione di norma rinvia ad altro giudice territoriale per un nuovo esame limitato al punto omesso
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