Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Campopiano ha impugnato la sentenza di appello denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento lesivo. Ha sostenuto che il sottodimensionamento delle cerniere non può essergli imputato perché la scheda tecnica era stata fornita dalla Provincia committente; ha inoltre rilevato che le prescrizioni di montaggio successive (UNI EN 13241-1) sono diventate obbligatorie solo dal 2005 e che l'eventuale difetto derivava da omissione di manutenzione protrattasi per circa dieci anni, attività di cui pacificamente non era incaricato
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Campopiano Domenico e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore per un nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è la carenza motivazionale della Corte d'appello che non ha valutato la rilevanza causale dell'omessa manutenzione (di cui Campopiano non era incaricato) né ha esaminato la normativa vigente all'epoca dell'installazione. È stato inoltre disposto che il giudice civile del rinvio valuti la responsabilità secondo i parametri del diritto penale (e non applicando regole tipiche del processo civile) e che regoli le spese del presente giudizio di legittimità
Norme richiamate
artt. 110, 590 comma 3 e 583 cod. pen.
Gli articoli furono la base imputativa per il rinvio a giudizio e la valutazione della responsabilità penale per lesioni colpose in concorso; la Corte di cassazione richiama che la valutazione della responsabilità deve essere effettuata secondo parametri penali anche in sede civile di rinvio
Decreto legislativo n. 81/2008
Il giudice di primo grado aveva ritenuto violate le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro da tutti gli imputati in base alle rispettive competenze; la sentenza di legittimità rileva la necessità di verificare specificamente chi era tenuto a quale obbligo (es. manutenzione)
Norma tecnica UNI EN 13241-1
La norma disciplina la conformità di porte e cancelli e le prescrizioni di sicurezza; il ricorrente ha sostenuto che alcune prescrizioni costruttive/montaggio si sono affermate solo dopo l'entrata in vigore della norma e che non possono essere applicate retroattivamente senza valutare la situazione normativa al momento dell'installazione
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 4, n. 34878 del 08/06/2017 (dep. 17/07/2017); Sez. 4, n. 412 del 16/11/2018
Principio secondo cui il giudice civile chiamato a decidere in seguito a annullamento penale deve valutare la responsabilità con i parametri del diritto penale, non applicando pedissequamente le regole proprie del giudizio civile
Massime di principio
- In incidenti causati da cedimenti strutturali occorre distinguere responsabilità da progettazione/installazione e responsabilità da manutenzione: la causalità deve essere valutata considerando chi era effettivamente incaricato della manutenzione
- Se le specifiche tecniche o la scheda fornita dal committente indicano determinati materiali/dimensionamenti, la responsabilità progettuale/di fornitura può gravare sul committente o sul progettista, non necessariamente sull'installatore
- La conformità a norme tecniche successive all'installazione (es. norme entrate in vigore dopo il montaggio) non può essere automaticamente retroattiva: va verificato quale sia la normativa applicabile al momento dell'intervento
- La mancata motivazione circa profili alternativi di causa (es. omissione di manutenzione) è vizio decisorio rilevante ed è sufficiente a giustificare l'annullamento con rinvio
- In caso di annullamento penale il giudice civile di rinvio è tenuto a valutare la responsabilità utilizzando i criteri del diritto penale (nesso causale penale, colpa, concorso di colpa), non le categorie tipiche del giudizio civile
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è fondamentale conservare e presentare documentazione tecnica (schede fornite, ordini, contratti di manutenzione, registri degli interventi) e dimostrare chi fosse incaricato della manutenzione e quali norme fossero applicabili al momento dell'installazione
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