Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 09/04/2021 che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p. (riqualificazione per eccesso colposo di legittima difesa del reato originariamente contestato ex art. 582 c.p.) e lo aveva condannato a multa; il ricorrente denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, errata applicazione dell'art. 55 c.p., errata valutazione della prova e omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 131-bis c.p. Durante il giudizio di cassazione la persona offesa Leo Gianfranco ha rimesso la querela (21/03/2022) con conseguente accettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha acquisito la valida remissione di querela e la sua accettazione; ha rilevato che il reato, procedibile a querela, è estinto per remissione e che non sussistono elementi per pronunciare un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, ha revocato le statuizioni civili collegate al reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali (con esclusione di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno a carico del querelato).
Norme richiamate
Fattispecie originariamente contestata in primo grado; nella sentenza di appello la fattispecie di cui all'art. 582 è stata riqualificata nel reato di cui all'art. 590 c.p.
Norma per la quale l'imputato era stato assolto in primo grado; citata nelle decisioni di merito ma non rilevante ai fini dell'estinzione per remissione di querela
Norma con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'imputato colpevole (riqualificazione dell'art. 582 per eccesso colposo di legittima difesa); tale condanna è stata annullata in cassazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela
Il ricorrente lamentava errata applicazione di questa norma (cause di giustificazione/concorsi di norme), ma la Corte di Cassazione non ha approfondito il motivo perché il reato è stato estinto per remissione di querela
Il ricorrente aveva chiesto una pronuncia ex art. 131-bis; la Corte non ha esaminato il punto in ragione dell'estinzione del reato per remissione di querela
La Corte ha rilevato che, dall'analisi degli atti, non emergono elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; conseguentemente si è proceduto all'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014 (Gustinetti) e Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010 (Lo Conte)
Richiamati per il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione estingue il reato procedibile a querela anche se la sentenza impugnata presentava diverse cause di inammissibilità, e travolge le statuizioni civili connesse
Massime di principio
- La remissione di querela valida e accettata estingue il reato procedibile a querela anche se la remissione interviene durante il giudizio di cassazione; ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata.
- La remissione di querela estingue anche le statuizioni civili collegate al reato estinto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
- Se il reato è estinto per remissione di querela, la Corte di Cassazione può non entrare nel merito dei motivi di ricorso (es. valutazione della prova, interpretazione di norme), limitandosi ad accertare l'estinzione e a pronunciare l'annullamento senza rinvio.
- La remissione deve essere valida e rituale; la sua acquisizione agli atti e l'accettazione sono condizioni per l'estinzione.
- Le spese processuali, in difetto di diversa pattuizione, restano generalmente poste a carico del querelato quando la remissione interviene favorevolmente a quest'ultimo.
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