Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Serio Marco era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Palermo (sent. 2/7/2019) e dalla Corte d'appello di Palermo (sent. 5/2/2021) per aver fornito false generalità agli agenti della Polizia Stradale il 21/7/2013, dichiarandosi "Serio Salvo". In appello era stata confermata la condanna a mesi otto di reclusione (per Marco). Con ricorso per cassazione il difensore ha articolato tre motivi: (1) vizio per testimonianza indiretta e presunta violazione del divieto di testimonianza indiretta riguardo alla riferita dichiarazione di Salvatore Serio tramite l'agente Spatairo; (2) violazione di legge per mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 c.p. e conseguente inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p.; (3) vizio di motivazione sulla valutazione della recidiva e sua incidenza sulla pericolosità e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, pur non manifestamente infondati i motivi, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. Considerando la data del fatto (21/07/2013), il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) e la contestata recidiva, il termine di prescrizione è spirato in epoca successiva alla sentenza d'appello ma anteriore alla decisione della Cassazione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (ordinanza del 11/10/2022). La Corte non ha quindi deciso nel merito sulle censure sostanziali sollevate.
Norme richiamate
La Corte territoriale era stata contestata per non avere qualificato il fatto ai sensi di questa norma; la Cassazione non è però entrata nel merito della qualificazione sostanziale perché ha ritenuto estinto il reato per prescrizione
Il ricorrente contestava l'applicabilità di questa norma (regime speciale di espiazione/benefici) in relazione alla qualificazione del fatto; la Cassazione non ha affrontato il tema sostanziale avendo pronunciato l'estinzione per prescrizione
norme sulla prescrizione
La Corte ha applicato i criteri di calcolo della prescrizione (considerando il termine massimo di pena complessiva e la recidiva) concludendo che il termine di prescrizione si è estinto dopo la sentenza d'appello e prima della decisione di cassazione
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si verifica tra la sentenza di appello e la decisione della Cassazione, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- Il riconoscimento della prescrizione non equivale a una decisione di non colpevolezza: determina l'estinzione del reato e l'annullamento processuale della condanna, ma non una valutazione piena sulle questioni sostanziali sollevate.
- Nei ricorsi che lamentano vizi procedurali o di prova, il giudice di legittimità può comunque non pronunciarsi sul merito se sopravvengono cause estintive (prescrizione, depenalizzazione, ecc.).
- È fondamentale per la difesa calcolare tempestivamente i termini di prescrizione, tenendo conto delle eventuali interruzioni o dilatazioni dovute a recidiva e della durata massima teorica della pena, per valutare strategie processuali e rimedi (es. istanze di estinzione).
- In caso di decriminalizzazione o soppressione del reato, il giudice può assolvere o dichiarare estinto il reato a seconda della situazione temporale; analogamente, quando una parte della fattispecie è stata depenalizzata, occorre verificare quali capi residuano e come incidono sui termini di prescrizione.
- Le censure relative alla ammissibilità o modalità di assunzione della prova testimoniale (es. testimonianza indiretta) restano rilevanti ma possono non essere esaminate se sopravvengono motivi estintivi; per questo è utile sollevare anche preliminarmente eccezioni di prescrizione.
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