Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: (1) omessa o insufficiente motivazione da parte della Corte d'appello, perché questa avrebbe richiamato le argomentazioni del primo grado senza esaminare i motivi d'appello; (2) errata applicazione della normativa penale e, in particolare, violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius), in quanto la Corte d'appello ha rideterminato la pena in termini peggiorativi nonostante il solo appello fosse stato proposto dall'imputato; (3) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) relativamente al diniego delle attenuanti generiche e al loro mancato prevalere sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendoli infondati: la Corte territoriale aveva esaminato i profili oggetto d'appello (validità dell'alcoltest, presenza del difensore, taratura e omologazione del dispositivo) con motivazione anche se stringata, e correttamente ha valutato le attenuanti generiche senza procedere a un improprio bilanciamento con l'aggravante contestata. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza d'appello aveva indebitamente rideterminato la pena in "mesi venti di reclusione" invece che in "giorni venti di arresto", violando l'art. 597 c.p.p. Perciò la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, avvalendosi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p. (come modificato dalla legge n. 103/2017), ha proceduto ella stessa alla rideterminazione della pena, fissandola in giorni venti di arresto ed Euro 1.000 di ammenda. Il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186 lett. b)
Norma sostanziale contestata: il reato di guida in stato di ebbrezza; la sentenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie e ha condannato l'imputato ai sensi di questa disposizione.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamata come divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che la rideterminazione peggiorativa della pena da parte della Corte d'appello, quando l'appello è stato proposto solo dall'imputato, costituisca violazione di questa norma.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del terzo motivo di ricorso (manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato, valutando congrua la motivazione della Corte d'appello circa il riconoscimento e la quantificazione delle attenuanti generiche.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen. e art. 1, comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103
La Corte di cassazione ha invocato questa norma e la modifica normativa del 2017 per annullare senza rinvio la parte riguardante il trattamento sanzionatorio e procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ritenendo superfluo un rinvio per ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può aumentare la pena rispetto a quella pronunciata in primo grado (divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597 c.p.p.); ogni aumento della pena in tali circostanze è annullabile in Cassazione.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e decidere direttamente la questione sanzionatoria quando, alla luce degli elementi già acquisiti e delle statuizioni dei giudici di merito, non sono necessari ulteriori accertamenti (art. 620 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017).
- La motivazione del giudice d'appello può essere anche sintetica, purché affronti i punti essenziali sollevati in impugnazione; il richiamo alle argomentazioni di primo grado non è di per sé insufficiente se il giudice di grado superiore si confronta con i profili specifici dedotti in appello.
- Nelle controversie relative all'accertamento alcolemico è importante che il verbale attesti la comunicazione al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore e che siano documentati taratura e omologazione dell'apparecchio: la mancanza di tali elementi può essere motivo di censura.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro quantificazione devono essere motivati; il giudice non può sostituire un mero bilanciamento automatico tra aggravanti specifiche e attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
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