Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena resa in sede di merito: si censurava la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla pena base applicata e all'aumento di pena previsto dall'art. 589 ter c.p., contestando in particolare l'applicazione dell'aumento nella misura massima ritenendo che tale aumento si fondasse su una mera possibilità astratta che un immediato soccorso dell'imputato avrebbe potuto salvare gli altri occupanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproducesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le specifiche statuizioni della sentenza d'appello e ha confermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha ritenuto congruamente motivate la scelta della pena base (valore intermedio tra minimo e massimo edittale) e gli aumenti applicati ex art. 589 ter e art. 589 bis comma 8, nonché la valutazione del disvalore della condotta di fuga. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589 bis cod. pen.
La norma è stata richiamata come base dell'imputazione per il delitto connesso alla circolazione stradale; il giudice di merito ha applicato il relativo aumento (comma 8) tenendo conto delle modalità della condotta e del danno cagionato. La Corte ha ritenuto congruata la motivazione sull'aumento in relazione alle circostanze del sinistro.
art. 589 ter cod. pen.
L'articolo è stato interpretato come disposizione che consente un aumento di pena in presenza di condotte particolarmente disvalorose quali la fuga e il mancato soccorso. La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto legittima l'applicazione dell'aumento per la condotta di fuga dell'imputato, dato che il soccorso immediato avrebbe potuto avere rilievo decisivo.
art. 146 Codice della Strada
Richiamato per evidenziare la violazione delle norme sul sorpasso (luogo e modalità non consentiti). Il giudice ha valorizzato tale violazione come causa rilevante del sinistro.
art. 148 Codice della Strada
Richiamato per le prescrizioni relative alla velocità e alla sicurezza della manovra; la perizia ha accertato velocità elevata e rientro anticipato nella carreggiata, violando tale norma e concorrendo alla responsabilità dell'imputato.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione della pena: i giudici di merito possono richiamare criteri generali (adeguatezza, equità) che implicano la valutazione degli elementi di cui all'art. 133; tale discrezionalità è insindacabile se congruamente motivata.
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai motivi di impugnazione in cassazione (contraddittorietà o illogicità della motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili essendo in buona parte reiterazioni di argomentazioni già formulate in appello e non confrontate con le specifiche statuizioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è prerogativa del giudice di merito: le scelte motivate sul punto sono difficilmente sindacabili in cassazione se non emerge un vizio formale o di illogicità argomentativa specifico.
- La fuga e il mancato soccorso possono integrare un elemento aggravante (aumento di pena) se il comportamento ha rilevanti riflessi sulle possibilità di salvataggio o di contenimento del danno; il giudice valuta il nesso tra omissione del soccorso e rilevanza delle conseguenze.
- Le censure in cassazione che si limitano a reiterare argomentazioni già svolte nei gradi precedenti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- La violazione delle norme del Codice della Strada (es. sorpasso vietato, velocità e rientro anticipato) assume rilevanza diretta nella valutazione della colpa e della responsabilità penale per eventi stradali con esiti mortali.
- Quando la sentenza di merito richiama criteri generali quali adeguatezza ed equità collegati agli elementi di cui all'art. 133 c.p., la motivazione è considerata sufficiente salvo che non emerga un concreto vizio logico o giuridico.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; tali oneri sono disposti dalla Corte al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità.
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