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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello per la revoca dei benefici concessi in primo grado (sospensione condizionale della pena e non menzione). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 597 comma 3 c.p.p. e agli artt. 163 e 175 cod. pen., sostenendo che la revoca dei benefici non fosse ammissibile e che fosse stata violata la tutela contro la reformatio in pejus.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena e revocato la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La Corte ha spiegato che la revoca prevista dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen., quando il beneficio risulti essere stato concesso in presenza delle cause ostative indicate dal comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa e opera "ope legis", potendo essere rilevata dal giudice di merito anche in appello, ancorché il pubblico ministero non abbia impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma contestata in relazione al fatto (omicidio stradale). Indicata come titolo di reato a carico dell'imputato, ma non centrale nella motivazione sulla revoca dei benefici.

  • art. 589-ter c.p.

    Altro titolo di reato richiamato nelle sentenze di merito (reati connessi alla circolazione stradale); non decisivo per il vizio dedotto sulla revoca dei benefici.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per denunciare presunte violazioni di norme processuali e di diritto penale connesse alla revoca dei benefici; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.

  • art. 597 comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura connessa ai limiti dell'impugnazione e alla possibilità di modifiche in peius; la Corte ha ritenuto che non impedisca al giudice d'appello di rilevare e dichiarare la revoca dei benefici di natura dichiarativa.

  • art. 163 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente in tema di misure di sicurezza o effetti della condanna); la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione ostasse alla revoca dei benefici disposta in appello.

  • art. 175 c.p.

    Ulteriore norma penale richiamata dal ricorrente; dalla motivazione non emerge che la sua interpretazione abbia impedito la declaratoria di revoca dei benefici.

  • art. 168 comma ter c.p.

    Il comma terzo prevede la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio sia stato concesso pur essendovi cause ostative. La Corte ha interpretato tale revoca come atto dichiarativo, che opera ope legis e può essere rilevato in ogni tempo dal giudice.

  • art. 164 comma quarto c.p.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la presenza di tali cause rende corretta la revoca del beneficio anche se rilevata in appello.

  • art. 674 comma primo-bis c.p.p.

    Consente al giudice della cognizione di rilevare questioni relative agli effetti della sentenza; la Corte ha richiamato tale disposizione per affermare che anche il giudice d'appello può rilevare la revoca dichiarativa dei benefici in assenza di impugnazione del P.M.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 168 comma ter c.p. ha natura dichiarativa e opera ope legis quando il beneficio risulti essere stato concesso in presenza di cause ostative previste dall'art. 164 c.p.; pertanto può essere disposta o rilevata dal giudice d'appello anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
  • La disposizione della revoca di un beneficio di natura dichiarativa non configura necessariamente una reformatio in pejus vietata: l'invocata proibizione dell'aggravamento non opera quando il giudice semplicemente dichiara un effetto di diritto sostanziale che si è comunque determinato per legge.
  • In sede di cassazione i motivi che si limitano a contestare la revoca di benefici dichiarativi senza indicare profili sostanziali o processuali decisivi per l'ammissibilità del gravame rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Chi intende difendere la conservazione di benefici come la sospensione condizionale deve provare l'assenza delle cause ostative al momento della concessione; l'omissione di tale prova o la sussistenza oggettiva delle cause rende la revoca estremamente probabile.
  • Le decisioni di merito che rilevano effetti 'ope legis' possono comportare conseguenze immediate (revoca, decadenze, ecc.) e il soccombente può essere condannato alle spese e a sanzioni come il versamento alla Cassa delle ammende.

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