Cassazione Civile, Ordinanza n. 08024/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI emesso per gli anni 2014, 2015 e 2016, relativo all’omessa dichiarazione di una rilevante superficie tassabile di un opificio industriale. La contribuente sosteneva che parte delle superfici, in particolare quelle adibite a magazzino, deposito e stoccaggio, dovessero essere escluse o ridotte ai fini del tributo perché funzionalmente collegate al ciclo produttivo e destinate alla produzione o gestione di rifiuti speciali. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, assumendo che la CTR avesse illegittimamente limitato l’esenzione/riduzione alle sole aree in cui insiste l’opificio vero e proprio, escludendo le altre aree asservite all’attività produttiva. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c., perché la CTR aveva valorizzato la planimetria verificata in sopralluogo ma ne aveva negato rilevanza probatoria quanto alla tipologia dei rifiuti prodotti nelle aree di deposito e magazzino.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che, in materia di TARI, la presunzione legale di produzione di rifiuti urbani grava su chi occupa o detiene locali o aree e che l’esclusione o riduzione della superficie tassabile costituisce eccezione, la cui prova incombe sul contribuente. Ha inoltre ribadito che le aree usate come magazzino o deposito dei rifiuti prodotti in altri locali dell’azienda non possono essere escluse dalla base imponibile, perché i rifiuti ivi presenti non sono residui del ciclo di lavorazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione: la sentenza impugnata non era priva di argomentazione né logicamente incomprensibile, ma aveva semplicemente ritenuto insufficiente la planimetria a dimostrare che sull’intera superficie di magazzini e depositi si producessero in via prevalente o esclusiva rifiuti speciali. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per la denuncia di violazione di legge in relazione all’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria.
La Corte ribadisce che il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria da non essere riconoscibile come giustificazione della decisione.
art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013
"il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"
Costituisce il presupposto della TARI e introduce una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti urbani per chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrli.
art. 1, comma 649, l. n. 147 del 2013
"non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali"
L’esclusione o riduzione della superficie tassabile opera solo per le aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e richiede prova del contribuente; i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività produttive possono essere oggetto di disciplina regolamentare comunale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato come antecedente normativo della Tarsu per affermare la continuità della struttura dell’imposta rispetto alla TARI.
È menzionato nel testo dell’art. 1, comma 641, l. n. 147/2013 per individuare le aree comuni condominiali escluse dal tributo se non detenute o occupate in via esclusiva.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto impositivo opera in via generale per tutti i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; l’esclusione o riduzione della superficie tassabile costituisce un’eccezione e va provata dal contribuente.
- Le superfici adibite a magazzino, deposito o stoccaggio dei rifiuti prodotti in altri ambienti dell’azienda non si considerano, di regola, aree escluse dalla tassazione, perché i rifiuti ivi presenti non sono residui del ciclo di lavorazione.
- L’impossibilità di produrre rifiuti per natura o per particolare uso non può essere presunta dal giudice: deve risultare da specifiche indicazioni del contribuente e da riscontri oggettivi o idonea documentazione.
- Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile; non ricorre quando la censura miri in realtà a una diversa valutazione delle prove.
- L’accertamento della natura delle aree aziendali ai fini TARI è questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di legittimità effettivamente dedotto.
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