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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34867/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto imposta di registro al 3% e imposta di bollo su somme aggiuntive corrisposte dal consorzio ai proprietari di terreni nell'ambito di una cessione volontaria del 28 febbraio 2017, a rogito notarile. I ricorrenti hanno impugnato la decisione della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi nei gradi di merito. Con il primo motivo hanno sostenuto che l'indennizzo per deprezzamento della proprietà residua, ex art. 33 d.P.R. 327/2001, fosse voce estranea alla base imponibile e dovesse essere tassato come quietanza con aliquota dello 0,50% e non come prestazione a contenuto patrimoniale al 3%. Con il secondo motivo hanno contestato l'assoggettamento al 3% dell'indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis d.P.R. 327/2001, ritenuta dalla CTR anch'essa prestazione patrimoniale tassabile in via residuale. Con il terzo motivo hanno dedotto l'erronea esclusione dell'esenzione dall'imposta di bollo, invocando le norme agevolative previste per gli atti espropriativi posti in essere in favore dello Stato. Con il quarto motivo hanno censurato la regolazione delle spese di lite, lamentando la condanna in primo grado e la successiva compensazione in appello, nonché l'asserita eccessività della liquidazione e la circostanza che l'Ufficio si fosse costituito tramite funzionari interni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le indennità aggiuntive corrisposte ai proprietari, sia quelle per il deprezzamento della porzione residua sia quelle per occupazione d'urgenza, abbiano natura di prestazioni a contenuto patrimoniale e, in mancanza di una disciplina speciale più favorevole, siano soggette all'imposta di registro nella misura del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. Ha inoltre escluso l'assimilabilità a mere quietanze o a canoni di locazione. Quanto all'imposta di bollo, ha negato l'applicabilità dell'esenzione, osservando che le norme agevolative riguardano lo Stato-persona e non si estendono a un consorzio privato o a soggetti diversi dallo Stato, anche quando svolgano attività funzionalmente pubbliche. Infine, ha respinto la censura sulle spese, richiamando il principio di soccombenza e la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione, oltre alla genericità della doglianza sulla liquidazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'ambito delle procedure espropriative, le somme corrisposte a titolo di indennità o ristoro per pregiudizi connessi al trasferimento coattivo o alla cessione volontaria vanno qualificate, ai fini dell'imposta di registro, come prestazioni a contenuto patrimoniale e, in assenza di una specifica disciplina speciale, ricadono nella previsione residuale dell'art. 9 della Tariffa, parte I, del TUR.
  • L'indennità per deprezzamento della proprietà residua e l'indennità di occupazione d'urgenza non sono assimilabili a semplici quietanze né, nel secondo caso, a canoni di locazione; ciò che rileva è il loro contenuto patrimoniale e il collegamento funzionale con la procedura ablativa.
  • Le norme agevolative o esentative in materia tributaria, specialmente quando fanno riferimento allo 'Stato', devono essere interpretate restrittivamente e si riferiscono allo Stato-persona, non estendendosi automaticamente a enti o soggetti diversi, anche se operanti nell'ambito di funzioni pubblicistiche.
  • In sede di legittimità, la censura sulle spese di lite non può fondarsi su doglianze generiche sulla loro 'eccessività': occorre specificare quali voci siano state liquidate in violazione dei parametri applicabili e in che misura.
  • La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese secondo soccombenza non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia esplicitato le ragioni del mancato ricorso alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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