Cassazione Civile, Sentenza n. 23630/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia notificava un avviso di accertamento per l'anno 2009 contestando che la società avesse ricevuto dai soci conferimenti negli anni 2001-2006 che dovevano essere qualificati come sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 TUIR, poiché la contribuente non aveva esibito documentazione contabile idonea a provare la natura dei conferimenti né documenti giustificativi dei versamenti in contanti. La società eccepiva l'intervenuta scadenza dell'obbligo di conservazione delle scritture (art. 2220 c.c.) per le annualità pregresse e deduceva che l'art. 22, comma 2, DPR 600/1973 non poteva protrarre indefinitamente tale obbligo oltre il decennio previsto dal codice civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, interpretando l'art. 22, comma 2, DPR 600/1973 quale norma che determina un'ultrattività dell'obbligo di conservazione solo se l'accertamento sia legittimamente iniziato entro il decennio previsto dall'art. 2220 c.c.; non può imporre la conservazione sine die né ridurre il termine decennale. La richiesta documentale dell'Ufficio del 3 settembre 2013 è stata valutata rispetto al decorso del decennio: dei conferimenti indicati (2001, 2002, 2006) soltanto quello del 2006 rientrava nel periodo di conservazione obbligatoria. Perciò la sentenza della Commissione regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame; le altre censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
La norma distingue i conferimenti a fondo perduto o in conto capitale (non imponibili come sopravvenienze) dai versamenti che possono costituire sopravvenienze attive se non provati come apporti in conto capitale; pertanto la qualificazione dipende dalla prova documentale fornita dal contribuente
art. 22, comma 2, DPR 600/1973
le scritture contabili devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta
Secondo la Corte l'ultrattività prevista da questa norma opera solo se l'accertamento è iniziato legittimamente entro il decennio previsto dall'art. 2220 c.c.; non crea un obbligo indeterminato di conservazione né abbrevia il termine decennale
Stabilisce l'obbligo generale di conservazione delle scritture contabili per dieci anni; la Corte lo considera termine di riferimento che non può essere eliso dall'interpretazione dell'art. 22 DPR 600/1973
Norma sui termini per l'accertamento fiscale; la Corte richiama che l'ultrattività non può tradursi in un'obbligatorietà di conservazione che dipenda unicamente dalla volontà dell'Amministrazione nei termini di accertamento
art. 8, comma 5, legge n. 212/2000
Richiamata come conferma che, anche per la materia tributaria, il termine di riferimento per la conservazione è il decennio; serve a spiegare il perimetro dell'ultrattività dell'art. 22 DPR 600/1973
Massime di principio
- L'obbligo di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c. è di dieci anni e non può essere trasformato in obbligo indefinito dalla sola previsione dell'art. 22, comma 2, DPR 600/1973; l'ultrattività opera solo se l'accertamento è iniziato legittimamente entro quel decennio.
- Se l'Amministrazione richiede documentazione relativa ad anni anteriori al decennio di conservazione, il contribuente può opporre la scadenza dell'obbligo di conservazione e l'assenza di documenti non può automaticamente essere interpretata a suo sfavore per quegli anni.
- I versamenti dei soci devono essere provati nella loro natura (apporti in conto capitale o finanziamenti) mediante documentazione adeguata (verbali assembleari, movimentazioni bancarie, scritture): per le annualità che rientrano nel periodo di conservazione l'Ufficio può legittimamente esigere tali documenti e, in mancanza, qualificare i versamenti come sopravvenienze imponibili ai sensi dell'art. 88 TUIR.
- In presenza di conferimenti distribuiti su anni differenti, è necessario valutare anno per anno se sussisteva l'obbligo di conservazione al momento della richiesta documentale: possono coesistere annualità tutelate e annualità temporaneamente 'scadute'.
- Prassi prudente per il contribuente: conservare documenti essenziali (delibere assembleari, movimenti bancari, giustificativi dei versamenti) oltre le scritture contabili ordinarie, in particolare quando vi è rischio di contestazioni su operazioni straordinarie o conferimenti soci.
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