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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24856/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I ricorrenti avevano agito contro il loro ex difensore chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, assumendo che l'avvocato avesse gestito in modo erroneo una precedente controversia relativa all'acquisto di un immobile, nel quale una porzione risultava, secondo la loro prospettazione, non abitabile perché in realtà soffitta. Nel giudizio presupposto il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il cespite fosse stato legittimamente descritto come complessivamente abitabile e soprattutto che gli acquirenti sapessero della natura di soffitta del piano superiore, conoscenza desumibile dalla certificazione catastale; ciò impediva di imputare al legale la soccombenza. Nel ricorso per cassazione i clienti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236, 1453, 1495, 1497 c.c., 183 c.p.c., nonché degli artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001 e 40 L. 47/1985, sostenendo: che la Corte territoriale aveva confuso titolo urbanistico, abitabilità e conformità catastale; che non era dimostrata la loro consapevolezza della presenza di una soffitta non abitabile; che l’avvocato avrebbe potuto e dovuto dissuaderli dall'azione intrapresa, oppure proporre tempestivamente domande diverse e più corrette; e che in un successivo giudizio promosso con altro difensore contro i venditori, su fatti analoghi, era stata ottenuta una decisione favorevole, a conferma dell'errore professionale del primo legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto della domanda risarcitoria su una ratio decidendi autonoma e non efficacemente censurata: l'accertamento secondo cui i clienti erano consapevoli della non abitabilità della porzione superiore dell'immobile, conoscenza che escludeva la configurabilità di un errore professionale imputabile al difensore. Il ricorso non dimostrava, con la specificità richiesta, di avere investito in appello tale autonoma ragione di rigetto, né forniva adeguato supporto ex art. 366, n. 6, c.p.c. alle affermazioni contrarie. Per completezza la Corte ha aggiunto che anche la seconda censura era sostanzialmente diretta contro la medesima ratio, ma senza specificità sufficiente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale invocata contro il difensore

  • art. 2236 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità del professionista per prestazione implicante problemi tecnici di particolare difficoltà

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alle possibili azioni contrattuali non coltivate

  • art. 1495 c.c.

    richiamato dai ricorrenti con riferimento alla garanzia nella vendita

  • art. 1497 c.c.

    richiamato dai ricorrenti con riferimento a mancanza di qualità promesse o essenziali

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la gestione delle domande nel processo di primo grado

  • art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato dai ricorrenti per distinguere profili urbanistici e abitabilità

  • art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato dai ricorrenti in tema di disciplina edilizia dell'immobile

  • art. 40 L. n. 47 del 1985

    richiamato dai ricorrenti in tema di nullità e disciplina degli atti immobiliari

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    applicato per ritenere necessaria l'indicazione specifica degli atti e dei documenti posti a fondamento delle censure

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass., Sez. U., 4/07/2014, n. 15295

    richiamata sul principio di ultrattività del mandato difensivo in caso di decesso del cliente o della parte assistita nei limiti processuali indicati

  • Cass. 3/04/2024, n. 8754

    richiamata in continuità con il principio di ultrattività del mandato e sui limiti dell'attività del difensore

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato il cliente deve specificamente censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto della domanda; la mancata impugnazione di una ragione decisoria autonoma rende inammissibile il ricorso o comunque ne preclude l'accoglimento.
  • La deduzione di errore professionale non può prescindere dall'accertamento, compiuto nel giudizio presupposto, circa la consapevolezza della parte assistita dei fatti rilevanti: se il giudice di merito ritiene che il cliente conoscesse già la reale situazione fattuale, viene meno il nesso tra condotta del difensore e soccombenza.
  • In cassazione è indispensabile, a pena di inammissibilità, l'osservanza del requisito di specificità e di autosufficienza del ricorso, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti su cui le censure si fondano.
  • La proposizione di diverse azioni in altro giudizio, anche se in concreto favorevole, non prova di per sé la responsabilità del precedente difensore se il ricorso non chiarisce in modo specifico come quelle azioni siano state dedotte e valutate nel processo rilevante e come ciò incida sulla ratio decidendi impugnata.
  • In caso di decesso della parte assistita o del difensore in corso di causa, in mancanza di formale dichiarazione o notifica dell'evento opera il principio di ultrattività del mandato per gli effetti processuali consentiti, ma ciò non estende automaticamente al difensore la legittimazione a compiere tutti gli atti di difesa senza nuovo mandato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniVizi dell'immobileCompravendita immobiliare
RamiResponsabilità civileProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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