Cassazione Civile, Ordinanza n. 38856/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di ottenere il versamento di Euro 315,65 a titolo di contributi alla gestione separata per redditi derivanti da attività libero-professionale prodotti nell'anno 2009 da un ingegnere, iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria, che versava solo il contributo integrativo a Inarcassa. Il professionista aveva chiesto di opporsi alla pretesa contributiva e di ottenere la cancellazione dalla gestione separata; il tribunale aveva accolto il ricorso e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il legislatore avesse previsto un'esenzione per i percettori di bassi redditi. In cassazione l'ente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione di varie norme sulla gestione separata e sulla disciplina fiscale e previdenziale dei professionisti, sostenendo che il solo importo del reddito non basta a escludere l'obbligo di iscrizione: occorre accertare in concreto se l'attività libero-professionale sia stata svolta in modo abituale oppure solo occasionale, valorizzando elementi ulteriori e non automatismi basati sul reddito percepito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che, in materia di iscrizione alla gestione separata, il superamento o il mancato superamento della soglia di Euro 5.000 è un indice rilevante ma non decisivo da solo: il giudice di merito deve accertare in fatto, con valutazione non automatica e tramite presunzioni e altri elementi concreti, se l'attività professionale sia stata svolta abitualmente o meno. Poiché i giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo con motivazione generica e apodittica, senza quel necessario accertamento fattuale sulla natura abituale dell'attività e sulla correlazione con il basso reddito, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
richiamato come base normativa dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata; la Corte ne ricava che l'obbligo non può essere escluso solo in ragione del basso reddito, ma richiede la verifica della reale abitualità dell'attività professionale.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011
norma richiamata a sostegno della disciplina dell'obbligo contributivo dei professionisti.
richiamato per la disciplina dei redditi di lavoro autonomo rilevanti ai fini contributivi.
artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980
richiamati in relazione al sistema previdenziale dei professionisti iscritti a cassa di categoria.
art. 21, comma 10, L. 247/2012
richiamato nel quadro normativo sull'obbligo contributivo dei professionisti.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con modif. in L. 326/2003
interpretato nel senso che la soglia di Euro 5.000 rileva come presupposto indicativo per l'iscrizione o la non iscrizione, ma non consente un automatismo decisorio senza accertamento dell'abitualità.
Massime di principio
- In materia di gestione separata, la soglia di reddito prevista dalla legge non opera come criterio esclusivamente automatico: essa deve essere letta insieme alla concreta modalità di svolgimento dell'attività professionale.
- Il requisito dell'abitualità dell'attività libero-professionale va accertato in fatto dal giudice di merito, con valutazione ex ante della scelta professionale e mediante indizi concreti, quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività.
- Il basso ammontare del reddito può costituire un indizio utile a escludere l'abitualità, ma solo se ponderato con gli altri elementi acquisiti nel processo; da solo non basta a negare l'obbligo contributivo.
- La motivazione che escluda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata deve dare conto dell'accertamento fattuale sulla natura abituale o occasionale dell'attività, non potendo risolversi in affermazioni generiche o apodittiche.
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