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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38856/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di ottenere il versamento di Euro 315,65 a titolo di contributi alla gestione separata per redditi derivanti da attività libero-professionale prodotti nell'anno 2009 da un ingegnere, iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria, che versava solo il contributo integrativo a Inarcassa. Il professionista aveva chiesto di opporsi alla pretesa contributiva e di ottenere la cancellazione dalla gestione separata; il tribunale aveva accolto il ricorso e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il legislatore avesse previsto un'esenzione per i percettori di bassi redditi. In cassazione l'ente ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione di varie norme sulla gestione separata e sulla disciplina fiscale e previdenziale dei professionisti, sostenendo che il solo importo del reddito non basta a escludere l'obbligo di iscrizione: occorre accertare in concreto se l'attività libero-professionale sia stata svolta in modo abituale oppure solo occasionale, valorizzando elementi ulteriori e non automatismi basati sul reddito percepito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che, in materia di iscrizione alla gestione separata, il superamento o il mancato superamento della soglia di Euro 5.000 è un indice rilevante ma non decisivo da solo: il giudice di merito deve accertare in fatto, con valutazione non automatica e tramite presunzioni e altri elementi concreti, se l'attività professionale sia stata svolta abitualmente o meno. Poiché i giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo con motivazione generica e apodittica, senza quel necessario accertamento fattuale sulla natura abituale dell'attività e sulla correlazione con il basso reddito, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di gestione separata, la soglia di reddito prevista dalla legge non opera come criterio esclusivamente automatico: essa deve essere letta insieme alla concreta modalità di svolgimento dell'attività professionale.
  • Il requisito dell'abitualità dell'attività libero-professionale va accertato in fatto dal giudice di merito, con valutazione ex ante della scelta professionale e mediante indizi concreti, quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività.
  • Il basso ammontare del reddito può costituire un indizio utile a escludere l'abitualità, ma solo se ponderato con gli altri elementi acquisiti nel processo; da solo non basta a negare l'obbligo contributivo.
  • La motivazione che escluda l'obbligo di iscrizione alla gestione separata deve dare conto dell'accertamento fattuale sulla natura abituale o occasionale dell'attività, non potendo risolversi in affermazioni generiche o apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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