Cassazione Civile, Ordinanza n. 15934/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro la cartella ICI. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ponendo a carico della società le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a ICI per l'annualità 2011. La cartella era fondata su un avviso di accertamento notificato via posta presso la precedente sede legale della società, ancora risultante dall'anagrafe tributaria, con ricezione da parte di un soggetto non identificato che aveva firmato nell'apposito spazio dell'avviso di ricevimento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo non perfezionata la notifica dell'atto presupposto, perché eseguita in un luogo diverso dalla nuova sede legale risultante dalla visura camerale e senza che emergesse la presenza di una sede secondaria in quel luogo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari e processuali, nonché dei principi di buona fede, leale collaborazione e affidamento, sostenendo che la società non aveva comunicato all'Amministrazione la variazione della sede legale e che la notifica doveva ritenersi valida perché effettuata presso l'indirizzo ancora presente nelle banche dati fiscali e comunque riferibile alla società; 2) violazione delle norme sulla notifica postale e sull'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento, deducendo che la consegna al consegnatario con firma illeggibile era sufficiente a perfezionare la notifica, in mancanza di querela di falso; 3) omesso esame di un documento dell'anagrafe tributaria che proverebbe il collegamento tra il luogo di notificazione e la società.
Norme richiamate
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio fiscale rileva nel Comune in cui si trova la sede legale; nel caso deciso non era decisivo il mutamento della sede all'interno del medesimo Comune.
richiamato in tema di notificazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita in luogo riferibile al destinatario.
art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, in relazione all'onere di comunicazione della sede.
la notifica alle persone giuridiche è valida quando consegnata a soggetto che sottoscrive l'avviso di ricevimento nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata, in un luogo riferibile all'ente.
richiamato insieme alla disciplina della notifica a mezzo posta; la validità della notificazione è stata affermata alla luce dell'avviso di ricevimento sottoscritto.
richiamato dal ricorrente in relazione alla variazione della sede legale e alla sua opponibilità ai terzi/uffici.
richiamato tra le norme invocate; la Corte ha ritenuto non inficiata la validità della notifica per la sola illeggibilità della firma.
richiamato dal ricorrente per sostenere la riferibilità dell'atto al destinatario e la conoscibilità dell'atto ricevuto all'indirizzo abituale.
se l'avviso di ricevimento è sottoscritto da soggetto non identificato ma non riconducibile alle persone indicate dalla norma, e non risulta consegna a persona diversa dal destinatario tra quelle tipizzate, la notifica si presume validamente avvenuta a mani proprie fino a querela di falso.
l'avviso di ricevimento è atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni dell'agente postale e della regolarità del recapito.
una volta cassata la sentenza, la Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La notifica postale di un atto impositivo a una società è valida quando il piego sia consegnato presso un indirizzo ancora riferibile all'ente e l'avviso di ricevimento sia sottoscritto da un soggetto che riceve l'atto nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata, salvo querela di falso.
- La sola circostanza che la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile o che non siano indicate le generalità del consegnatario non è sufficiente, di per sé, a invalidare la notificazione, se non risulta una consegna a soggetto estraneo tra quelli tipizzati dalla disciplina postale.
- Quando la sede legale di una società è stata trasferita ma la notifica è effettuata presso il precedente indirizzo ancora collegato all'ente e presente nelle banche dati fiscali, il giudice deve valutare il collegamento fattuale tra quel luogo e l'organizzazione societaria, non potendo dichiarare automaticamente inesistente la notifica.
- Nel processo di cassazione, se il principio di diritto applicabile è ormai consolidato e la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- L'omessa comunicazione all'Amministrazione della variazione di sede legale rileva ai fini dell'opponibilità della modifica e della valutazione della validità delle notifiche eseguite all'indirizzo risultante dagli archivi fiscali.
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