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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16234/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, aveva qualificato come prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA alcuni distacchi reciproci di personale tra due società, ritenendo non applicabile l'esclusione prevista dall'art. 8, comma 35, della L. n. 67 del 1988. In conseguenza della riqualificazione ai fini IVA, l'Ufficio riteneva dovuta anche la rilevanza IRAP delle somme fatturate. La società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento in primo grado e la conferma in appello. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 8, comma 35, L. n. 67 del 1988 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la mera produzione di fatture e contratti senza prova dell'effettività delle prestazioni di distacco e senza rendicontazione a consuntivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la stipula di un contratto di consorzio con attività interna e la necessità di provare il concreto svolgimento del distacco in un contesto di distacco parziale e sedi coincidenti; 3) violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, perché la CTR avrebbe escluso dalla base IRAP i costi del personale nonostante, secondo l'Ufficio, si trattasse di ricavi/costi per servizi derivanti da prestazioni imponibili IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto veste di violazione di legge o di omesso esame, a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. In particolare, ha osservato che la CTR aveva valorizzato contratti e fatture, escludendo l'esistenza di un obbligo normativo di rendicontazione successiva e ritenendo provato il mero ribaltamento del costo del personale effettivamente sostenuto dal distaccante. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in materia di distacco di personale, il rimborso del costo è non imponibile ai fini IVA quando si limita a retribuzioni e oneri previdenziali/contrattuali, e ha dato conto dell'orientamento eurounitario sulla necessità di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo per configurare un'operazione imponibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso a monte la fondatezza della presunzione di operazioni imponibili IVA e, quindi, di ricavi imponibili IRAP. La Corte ha infine condannato l'Agenzia alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 35, L. n. 67 del 1988

    Il rimborso del costo del personale distaccato è non imponibile ai fini IVA quando la controprestazione del distaccatario consiste nel mero rimborso delle retribuzioni e degli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante; la non imponibilità richiede che il riaddebito non ecceda il costo effettivamente sostenuto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo il criterio fatti costitutivi/eccezioni; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    La censura non può tradursi in una diversa lettura degli indizi e delle prove presuntive compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di devolvere in cassazione una mera rivalutazione del fatto o delle prove sotto forma di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di elementi istruttori o il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è ulteriormente limitato e il ricorrente deve specificare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997

    La deducibilità/irrilevanza ai fini IRAP va valutata sulla base del reale presupposto imponibile accertato; se manca la prova di operazioni imponibili IVA e di ricavi imponibili IRAP, la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, se la censura è formalmente costruita come violazione di legge ma sostanzialmente mira a una nuova valutazione del merito.
  • La non imponibilità IVA dei distacchi di personale richiede che il corrispettivo consista nel mero rimborso del costo effettivamente sostenuto dal distaccante; la prova può essere data con contratti e fatture, salvo specifiche contestazioni dell'Ufficio su divergenze concrete tra costi effettivi e importi riaddebitati.
  • La mancata previsione normativa di una rendicontazione a consuntivo impedisce di considerare decisivo, di per sé, l'assenza di tale documento quando il giudice di merito abbia comunque ritenuto provato il rapporto di distacco e il mero ribaltamento dei costi.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non singoli elementi istruttori o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Una censura su IRAP che presupponga l'esistenza di operazioni imponibili IVA è inammissibile se la sentenza di merito ha escluso in fatto e in diritto proprio quel presupposto, ritenendo non imponibile il rapporto di distacco.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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