Cassazione Civile, Ordinanza n. 27174/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla società incaricata della riscossione di un credito bancario per ottenere la declaratoria di simulazione, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., di una compravendita immobiliare con cui due debitori avevano trasferito alla sorella di uno di essi un appartamento e un posto auto. Secondo l'attrice, il credito della banca era sorto prima dell'alienazione e l'atto aveva avuto ad oggetto gli unici beni dei debitori, con conseguente pregiudizio per la garanzia patrimoniale. Il tribunale accolse la domanda in via revocatoria, poi la corte d'appello confermò il provvedimento. In cassazione l'acquirente dedusse un unico motivo formalmente riferito a omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione: contestò l'individuazione della data di insorgenza del credito, sostenendo che il credito fosse sorto solo con la notifica del decreto ingiuntivo successiva al preliminare di vendita; negò la prova dell'animus nocendi dei debitori e della scientia damni in capo al terzo acquirente; contestò che il rapporto di parentela potesse valere come presunzione assoluta di conoscenza del pregiudizio; richiamò il pagamento di un prezzo ritenuto congruo dalla c.t.u.; censurò infine la correzione di errore materiale operata dal tribunale sul soggetto a favore del quale era stata dichiarata l'inefficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente diretta al vizio motivazionale, riproponeva il vecchio schema del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non più applicabile ratione temporis; inoltre mirava in parte a una rivalutazione del merito e in parte a dedurre violazioni di legge senza indicarle specificamente né confrontarle con la decisione impugnata. Quanto alla doglianza sulla correzione dell'errore materiale, ha osservato che essa non era articolata come autonoma violazione di legge. Ha poi applicato il filtro della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., evidenziando che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze e dimostrare che siano diverse, onere non assolto nella specie. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli intimati non hanno svolto difese in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria volta a dichiarare inefficace l'atto di disposizione del debitore verso il creditore
il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché costruito sul vecchio paradigma del vizio motivazionale, non più applicabile nella formulazione vigente
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
richiamato in relazione alla correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
norma di rinvio per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, commi 2 e 3, conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per l'applicabilità del regime della doppia conforme e della nuova formulazione del vizio di motivazione ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce il vizio motivazionale deve confrontarsi con il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis; la riproposizione dello schema previgente rende la censura inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito: le doglianze devono indicare specificamente le norme violate o il vizio denunciato e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che deduca il vizio di motivazione deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e dimostrare che esse non coincidono; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Nei giudizi revocatori ex art. 2901 c.c., la contestazione della data di insorgenza del credito e dei presupposti soggettivi dell'azione deve essere proposta con censure specifiche e coerenti con la struttura del motivo di ricorso, non con generiche contestazioni del merito.
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