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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31589/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a cartella di pagamento definita nei gradi di merito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto annullamento del titolo per effetto della c.d. pace fiscale introdotta dal d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018. Il giudice di merito aveva compensato le spese, ritenendo che, senza la sopravvenienza normativa, non fosse valutabile la fondatezza delle domande attoree e che l'agente della riscossione si fosse costituito senza difese di merito, limitandosi ad allegare correttamente l'annullamento della cartella. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 615 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato nel confermare la compensazione delle spese e che, in assenza di difese di merito dei convenuti, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico dei resistenti secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle spese, osservando che l'esito della lite era dipeso dall'introduzione della normativa sulla pace fiscale, sopravvenuta prima della prima udienza, e che la costituzione dell'agente della riscossione senza difese nel merito, con sola allegazione dell'annullamento della cartella, non contrastava con la compensazione disposta. È stata quindi confermata la regolazione delle spese dei gradi di merito; per il giudizio di legittimità la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Roma Capitale ed è stato disposto, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sul regime delle spese, ma non ritenuto violato

  • art. 92 c.p.c.

    "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"

    consente la compensazione totale o parziale delle spese, anche in assenza di reciproca soccombenza, quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente previste

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'opposizione all'esecuzione/cartella

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    richiamato dalla ricorrente come norma del rito applicabile all'opposizione

  • d.l. n. 119 del 2018

    indicato come fonte della c.d. pace fiscale che ha determinato l'annullamento del titolo e la cessazione della materia del contendere

  • L. n. 136 del 2018

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018

    richiamata quale intervento che ha inciso sull'art. 92, comma 2, c.p.c., ampliando le ipotesi di compensazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel regolamento delle spese di lite, la compensazione può essere legittimamente disposta anche in mancanza di reciproca soccombenza quando l'esito della controversia sia stato determinato da una sopravvenienza normativa intervenuta prima della trattazione della causa e tale sopravvenienza costituisca una grave ed eccezionale ragione.
  • La mancanza di difese di merito del convenuto non impone automaticamente la condanna alle spese in favore dell'attore, se il giudice accerta che la definizione della lite è dipesa da un evento normativo sopravvenuto e che la parte convenuta si è limitata a prendere atto dell'annullamento del titolo.
  • La soccombenza virtuale non prevale, ai fini della liquidazione delle spese, quando il giudice motivi la compensazione in base a ragioni rientranti nell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dopo l'intervento della Corte costituzionale.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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