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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7904/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (IRPEF, addizionali regionali e comunali, IVA) per il periodo di imposta 2011 nei confronti della società esercente raccolta e gestione giochi e scommesse e dei soci, per recupero a tassazione di redditi ritenuti non dichiarati. Le censure principali riguardavano: mancata prova a supporto degli accertamenti (assenza della comunicazione del concessionario posta a base dell'accertamento), nullità/invalidità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione (o per sottoscrizione digitale su formato cartaceo), vizio della notifica (uso del servizio postale invece del messo notificatore per atti impoesattivi primari), violazione del contraddittorio preventivo richiesto dal diritto UE, e carenza di motivazione della decisione di appello, che si sarebbe limitata a confermare la decisione di primo grado per relationem senza autonomo esame critico delle doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi agli errores in procedendo (sesto e settimo motivo) e ha censurato la sentenza della CTR per carenza di motivazione, rilevando che la decisione di appello si era limitata a una conferma per relationem della sentenza di primo grado senza compiere un autonomo e puntuale esame critico dei motivi di appello e senza decidere su tutti i punti sollevati. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito (Corte territoriale) per nuovo esame, condannando l'Amministrazione anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Riferito alla ripartizione dell'onere della prova: i ricorrenti sostenevano la mancanza di prova della pretesa erariale (assenza della comunicazione del gestore). La Cassazione non si è pronunciata sul merito probatorio ma ha ritenuto assorbenti le questioni procedurali relative alla motivazione del giudizio di appello.

  • art. 7 legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di completezza e trasparenza degli atti impositivi (mancata allegazione della comunicazione del gestore). La Corte ha rilevato che tale motivo non è stato adeguatamente esaminato dalla CTR e pertanto la vicenda è stata rinviata per nuovo esame.

  • art. 42 co.1 d.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento (contestazione sulla firma digitale apposta su documento cartaceo). La Corte ha ritenuto che la questione non sia stata adeguatamente trattata in appello, motivo per cui ha cassato la sentenza e rinviato.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Invocata dai ricorrenti per lamentare l'assenza di contraddittorio preventivo (diritto a un giusto processo). La Corte ha preso atto della doglianza ma ha disposto il rinvio per consentire la decisione del merito dopo un corretto esame delle questioni procedurali e processuali.

  • art. 288 Trattato sull'Unione Europea (TUE)

    Richiamato insieme al diritto UE per sostenere la prevalenza del diritto europeo. La Cassazione non ha deciso la questione di merito ma ha ritenuto necessario il rinvio per un giudizio che affronti compiutamente le doglianze anche in luce del diritto europeo.

  • art. 140 e ss. c.p.c.; art. 60 d.P.R. 600/73; art. 29 d.l. 78/2010 conv. in legge 122/2010; art. 3 legge 890/1982

    Richiamati in relazione ai profili formali della notificazione (validità della spedizione postale per atti impoesattivi primari e necessità, secondo i ricorrenti, dell'intervento del messo notificatore). La Corte ha osservato che tali eccezioni non sono state risolte in appello e ha disposto il rinvio per un esame completo.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato per sostenere l'omessa pronuncia sugli specifici motivi di appello: la Corte ha accolto la censura, ritenendo che il giudice di appello non abbia deciso su tutti i punti dedotti, violando il principio di decisione su tutte le questioni proposte.

  • art. 36 d.lgs. 546/92; art. 132 c.p.c.; art. 118 c.p.c.

    Richiamati in relazione al contenuto minimo della motivazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la motivazione per relationem è ammissibile solo se accompagnata da un autonomo e critico esame dei motivi e da puntuali riferimenti alle parti del provvedimento richiamato; in mancanza si configura vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. n.4.

  • art. 360 c.p.c. (numerosi commi e letture invocate)

    Fondamento delle doglianze in Cassazione: i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 360 c.p.c. (n.3, n.4, n.5 ecc.). La Corte ha ritenuto fondati i motivi attinenti a errores in procedendo e carenza motivazionale, cassando la sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 06/07/2022 n. 21443; Cass. n. 22135/2014; Cass. 10/01/2022 n. 459)

    La motivazione per relationem e' ammissibile purché la condivisione comporti un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione e il richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia

    La Corte ha applicato questi precedenti per affermare che la sentenza di appello che si limita a confermare per relationem senza riprodurre e valutare criticamente gli argomenti non soddisfa i requisiti di motivazione e può essere cassata.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammessa soltanto se il giudice d'appello compie un autonomo e puntuale esame critico dei motivi di impugnazione e richiama espressamente le parti rilevanti del provvedimento richiamato; altrimenti la decisione può essere cassata per carenza di motivazione.
  • Il giudice d'appello deve decidere espressamente su ciascun motivo di appello: l'omessa pronuncia su questioni rilevanti configura errores in procedendo e giustifica la cassazione.
  • Nelle controversie tributarie, doglianze su prova documentale (es. mancata produzione della comunicazione del gestore) e su vizi formali dell'avviso (sottoscrizione, modalità di notifica) devono essere esaminate nel merito dal giudice; il mancato esame può valere a favore del contribuente in sede di cassazione.
  • Per gli atti impoesattivi primari occorre porre attenzione alla corretta modalità di notifica; se il contribuente deduce un vizio di notifica, tale eccezione va affrontata e motivata dal giudice di merito.
  • Le questioni attinenti al rispetto del contraddittorio e al diritto europeo (prevalenza del diritto UE, principio del contraddittorio) devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice, che dovrà inoltre considerare la rilevanza e l'eventuale incidenza sul buon esito dell'accertamento.
  • In sede di impugnazione tributaria è importante documentare tempestivamente le eccezioni procedurali e probatorie, segnalando chiaramente cosa manca agli atti (es. quale comunicazione non è allegata) e richiedendo al giudice una pronuncia su ciascun punto.

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