Cassazione Civile, Sentenza n. 7751/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La LCB aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva confermato il rigetto della sua opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'ASL di Cremona, relativa a una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 151/2007, in relazione al trasporto di un bovino ritenuto non idoneo al trasporto. L'ATS ha resistito e ha proposto ricorso incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado che aveva assolto Bandera Romano (proprietario dell'animale), contestando che l'appello incidentale tardivo fosse inammissibile e sostenendo invece la sua ammissibilità perché l'appello principale metteva in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza. Bandera Romano ha notificato controricorso.
La decisione
La LCB ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato il 29.9.2022; la Corte ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio di cassazione rispetto al ricorso principale ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Conseguentemente l'appello incidentale proposto dall'ATS nei confronti di Bandera Romano è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (l'assetto degli interessi non era più in discussione dopo la rinuncia della LCB). Sul piano delle spese, la LCB è stata condannata a rifondere le spese dell'ATS per euro 1.200,00; l'ATS è stata condannata a rifondere le spese a favore di Bandera per euro 1.200,00. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul 'doppio contributo' ex art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002 per le ragioni indicate in sentenza.
Norme richiamate
d.lgs. n. 151/2007, art. 7, comma 1
Norma invocata per la contestazione della sanzione amministrativa relativa al trasporto di animale non idoneo; è il fondamento della sanzione che ha dato origine al contenzioso
Applicato per dichiarare l'estinzione parziale del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia del ricorrente
cod. proc. civ., artt. 333 e 343
Richiamati dall'ATS come norme rilevanti per l'impugnazione incidentale; la Corte ha valutato la doglianza ma ha deciso l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse, più che per vizio di applicazione di tali norme
Principio richiamato dalla Corte: l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se sussiste interesse, ossia quando l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata; la rinuncia del ricorrente principale fa venir meno tale interesse
d.l. 28.10.2010, n. 137, art. 23 comma 8‑bis (conv. L. 18.12.2010, n.176)
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, in mancanza di richiesta di discussione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater
Regola sul 'doppio contributo' (contributo unificato): la Corte non ha disposto sulla sua debenza a causa della rinuncia al ricorso e dell'inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione comporta l'estinzione del relativo giudizio (art. 391 c.p.c.) e può far venir meno l'interesse delle altre parti a mantenere impugnazioni incidentali; in tali casi le impugnazioni incidentali tardive possono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'impugnazione principale mette effettivamente in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata: se l'appello principale fosse accolto, l'assetto potrebbe mutare, giustificando l'interesse dell'incidentale (art. 334 c.p.c.)
- Quando più soggetti sono obbligati in via solidale o il rapporto dedotto in giudizio è unico, la parte soccombente può avere interesse a proporre appello incidentale nei confronti di altri obbligati, ma tale interesse decade se chi ha promosso l'appello principale si ritira
- La pronuncia sulle spese segue l'esito processuale: la parte che rinuncia può essere condannata a rimborsare spese già sostenute dalle controparti; decisioni su contributi amministrativi (es. 'doppio contributo') possono essere omesse se il giudizio si estingue per rinuncia o per inammissibilità sopravvenuta
- In materia di responsabilità per il trasporto di animali, va valutato concretamente chi fosse detentore/obbligato al momento dell'operazione (es. responsabilità del proprietario fino al carico), ma l'azione per affermare tale responsabilità può essere condizionata dalla dinamica delle impugnazioni delle altre parti
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