Cassazione Civile, Sentenza n. 7761/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6735/2016 per errore di fatto (art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., richiamato art. 391-bis c.p.c.). Il ricorrente chiedeva la revoca delle sentenze di merito (Commissione Tributaria Provinciale e Regionale) e dell'ordinanza di questa Corte, sostenendo che la Corte avrebbe omesso di leggere un capoverso dell'illustrazione del primo motivo del ricorso per cassazione, dal quale risulterebbe che il motivo era concretamente specifico (relativo alla omissione di motivazione della sentenza d'appello) e non generico come ritenuto in precedenza. Il procedimento originario riguardava la domanda di rimborso IRAP per gli anni 2006-2009 e il silenzio-rifiuto dell'Agenzia.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile: non sussisteva un errore di fatto incontrovertibile che avesse indotto la Corte a valutare erroneamente la situazione processuale. La motivazione mostra che la Corte aveva effettivamente considerato il contenuto del motivo e la sua illustrazione e ha ritenuto che restasse insufficiente il livello di specificità. Nessuna condanna di spese in favore del ricorrente poiché l'Amministrazione non si è costituita; la Corte inoltre dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come modificato).
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto rilevato ai fini di revocazione deve essere un errore materiale o di svista che riguarda l'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulta incontrovertibilmente accertata o esclusa; deve essere decisivo per la decisione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato come riferimento procedurale alla revocazione per errore di fatto; la Corte applica i criteri di cui all'art. 395 nell'azione revocatoria.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione all'assenza del deposito di un controricorso da parte dell'Amministrazione; la sola nota di costituzione per eventuale udienza non è stata considerata controricorso ai fini processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dall'art.1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; si tratta di un effetto amministrativo/tributario connesso alla prosecuzione del gravame, se applicabile.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione per errore di fatto è necessario dimostrare un errore materiale incontrovertibile dai documenti processuali e decisivo per la decisione: mere affermazioni di svista non sono sufficienti.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa la cumulazione di censure generiche o la semplice trasposizione dell'atto d'appello; va indicato chiaramente se la censura riguarda violazione di legge o vizio di motivazione e va adeguatamente illustrata.
- Se si deduce che la Corte ha omesso di considerare una parte del ricorso, occorre indicare con precisione dove si trova il passo relevant e perché la sua lettura avrebbe necessariamente mutato l'esito; prove chiare e puntuali sono decisive.
- La mancata costituzione del resistente (controricorso) può influire sulle statuizioni sulle spese processuali ma non impedisce alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenze sostanziali.
- Chi impugna in cassazione deve evitare censure che configurino un'impugnazione diretta della motivazione di merito in termini assoluti: la Corte di legittimità valuta l'ammissibilità formale e la rilevanza giuridica della questione presentata.
- Bisogna considerare gli oneri accessori (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa quando si prosegue con impugnazioni o istanze revocatorie.
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