Cassazione Civile, Sentenza n. 7894/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza n. 7499/2022 della Corte Suprema di Cassazione (sentenza Sezioni Unite dell'8/03/2022) per presunto errore di fatto e falso. L'istante deduceva che la Corte di cassazione aveva errato nel ritenere nulla la notificazione del ricorso per Cassazione eseguita dall'Antonucci in data 6/9/2021, mentre la stessa avrebbe dovuto essere soltanto depositata secondo la normativa dell'ordinamento forense; in subordine contestava la nullità della relata telematica autenticata da lui medesimo, sostenendo che la procura/delega ad altro avvocato rendesse valida la notificazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di revocazione disciplinato dall'art. 391-bis c.p.c. è circoscritto all'errore di fatto incontrastabilmente provato e non è strumento per rimettere in discussione errori di diritto o valutazioni giuridiche. Sul merito processuale, la Corte ha confermato che la notifica ai sensi della legge n. 53/1994 richiede che il soggetto che notifica sia avvocato (publico ufficiale ai sensi dell'art. 6), requisito che mancava all'Antonucci alla data del 6/9/2021 per effetto della sospensione disciplinare; la procura speciale non ha valenza a sanare tale mancanza. Di conseguenza la notifica è nulla e la sentenza impugnata era corretta nella sua motivazione. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio liquidate in €4.000,00 oltre rimborso delle spese prenotate a debito e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
legge n. 53 del 1994, art. 11
La notificazione ai sensi della legge n.53/1994 presuppone che il soggetto notificante abbia la qualità di avvocato (e quindi la qualifica di pubblico ufficiale); la mancanza di tale requisito comporta la nullità della notificazione, rilevabile d'ufficio.
legge n. 247 del 2012, artt. 61 e 62
La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare (art. 61) e la sospensione dall'esercizio della professione decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato (art. 62); pertanto la sospensione aveva effetto alla data della notifica e ha inciso sulla legittimazione dell'Antonucci a notificare il ricorso il 6/9/2021.
codice di procedura civile, art. 391-bis e art. 395, n. 4
Il rimedio della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammesso per l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n.4 c.p.c. (errore su fatto incontrovertibilmente escluso o inesistenza di fatto positivamente accertata); non può essere utilizzato per contestare errori di diritto, di valutazione o di giudizio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)
Prevede la possibilità, in presenza dei presupposti, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale; la Corte ha dato atto dell'eventuale applicabilità ratione temporis.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione in Cassazione è molto limitato: è ammissibile solo per errori di fatto incontrovertibili; lamentele di diritto o di valutazione vanno proposte con mezzi ordinari, non con revocazione.
- Per le notifiche previste dalla legge n.53/1994 è requisito essenziale che il notificante sia avvocato e pubblico ufficiale; se al momento della notificazione l'autore è sospeso o privo del requisito, la notifica è nulla e tale nullità è rilevabile d'ufficio.
- La procurazione o delega ad altro difensore non sana la nullità derivante dall'assenza del requisito soggettivo del notificante quando la legge lo richiede espressamente.
- Nei procedimenti disciplinari forensi occorre rispettare le regole speciali (notifiche al Consiglio dell'Ordine e alla Procura Generale) e calcolare correttamente i termini di decorrenza della sospensione, perché da ciò può dipendere la legittimazione a compiere atti processuali.
- Chi propone impugnazioni o azioni straordinarie deve curare la forma e la legittimazione soggettiva degli atti per evitare nullità e l'addebito delle spese; la contestazione della mera regolarità formale non è idonea a ottenere la revocazione quando costituisce valutazione di diritto.
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