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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7900/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di sanzioni per omessa dichiarazione quale sostituto d'imposta (Mod. 770/09) e mancato versamento delle ritenute relative al 2008. Kinetica contestava la responsabilità solidale in quanto cessionaria del ramo d'azienda ricevuto il 3/12/2008 dalla Casa di Cura Policlinico Città di Quartu Srl (in fallimento), deducendo: 1) efficacia liberatoria del certificato rilasciato dall'Amministrazione in data 26/01/2009; 2) violazione del principio di sussidiarietà/beneficium excussionis per mancata escussione preventiva del cedente; 3) assenza di frode ai creditori rispetto alla cessione (contestava la ricostruzione dei fatti); 4) responsabilità limitata al 2008 e anni precedenti e non estensibile al 2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (che mirava a rimettere in discussione valutazioni di fatto già confermate in entrambi i gradi di merito - «doppia conforme»). Per effetto del definitivo accertamento della frode nella cessione, la Corte ha ritenuto che non si applicano le limitazioni previste dall'art. 14 d.lgs. 472/1997 (tra cui il beneficium excussionis e l'efficacia liberatoria della certificazione dell'ufficio). I primi, secondi e quarti motivi sono stati dichiarati infondati. Conseguentemente il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito) e agli altri oneri processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 472/1997, art. 14

    La Corte interpreta l'art. 14 nel senso che, ove la cessione del ramo d'azienda sia applicata in frode ai creditori, le limitazioni previste (beneficium excussionis, efficacia liberatoria del certificato rilasciato dall'ufficio, ecc.) non operano e il cessionario è responsabile solidalmente senza quelle esenzioni

  • codice civile, art. 2560

    Riferimento alla disciplina della cessione di azienda e dei conseguenti rapporti di responsabilità verso i creditori; la sentenza ne utilizza il principio di collegamento tra cessione e responsabilità

  • D.P.R. 600/1973, art. 23

    Richiamato in relazione agli obblighi del sostituto d'imposta; la Corte sottolinea che la dichiarazione del sostituto ha natura ricognitiva degli adempimenti mensili già dovuti

  • D.P.R. 917/1986, art. 87

    Riferimento normativo collegato alla disciplina delle ritenute e dei sostituti d'imposta; utilizzato per delimitare l'ambito delle obbligazioni del sostituto

  • codice di procedura civile, art. 360

    Utilizzato come parametro di legittimità per valutare i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo basato sull'omesso esame di fatto perché costituito da una generica e ripetuta richiesta di rivalutazione del fatto già deciso ('doppia conforme')

  • codice di procedura civile, art. 348-ter

    Richiamato in relazione alla regola della 'doppia conforme': quando primo grado e appello coincidono sulle stesse ragioni di fatto, il ricorrente in cassazione deve indicare differenze fattuali per non incorrere in inammissibilità

  • d.l. n. 83/2012, art. 54

    commi 2-3 (convertito dalla l. n. 134/2012)

    Norme richiamate dalla giurisprudenza per l'applicazione della regola della 'doppia conforme' e la delimitazione del sindacato in Cassazione

  • D.P.R. 115/2002, art. 13

    Richiamato solo per la liquidazione e l'eventuale versamento del contributo unificato da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Se la cessione di azienda è stata dichiarata fraudolenta rispetto ai creditori, il cessionario non può invocare il beneficium excussionis né l'efficacia liberatoria di certificazioni rilasciate dall'ufficio: la responsabilità solidale resta piena.
  • La certificazione rilasciata dall'Amministrazione (che non segnala omissioni) può avere efficacia liberatoria salvo che emerga una frode nella cessione che escluda le limitazioni previste dalla norma.
  • Per opporre con successo in Cassazione valutazioni di fatto già decise in mese e grado occorre indicare chiaramente le ragioni fattuali che differenziano le determinazioni dei due gradi di merito; in presenza di 'doppia conforme' i motivi generici sono inammissibili.
  • Il dovere di presentare la dichiarazione del sostituto (Mod. 770) ha natura ricognitiva rispetto a obblighi mensili già maturati; in caso di responsabilità solidale la presentazione/omissione è rilevante anche per il cessionario.
  • Prima di agire contro il cessionario l'Amministrazione dovrebbe in linea di principio esperire le vie di recupero sul cedente (beneficium excussionis), salvo che risulti che la cessione è stata effettuata in frode ai creditori, caso in cui l'azione diretta contro il cessionario è giustificata.
  • In contenziosi tributari è essenziale documentare e differenziare le argomentazioni di merito già decise per evitare il rigetto per inammissibilità in Cassazione.

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