Cassazione Civile, Sentenza n. 7758/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28832/2021 che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate cassando la sentenza della C.T.R. del Molise in materia di avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010. Il ricorrente deduce errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 e 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che dagli atti emergesse un elenco specifico delle operazioni bancarie contestate dall'amministrazione già in fase amministrativa, mentre quell'elenco sarebbe stato depositato tardivamente solo con le memorie processuali; la censura riguarda in particolare la parte dell'ordinanza che ha ritenuto non necessaria una specifica contestazione della riferibilità a ricavi imponibili di ciascun accredito (secondo motivo accolto dalla Cassazione in favore dell'Agenzia).
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto dedotto: l'ordinanza impugnata non contiene la supposizione storica di fatto che il ricorrente denuncia, bensì ha individuato e deciso diversamente la questione (riparto degli oneri probatori sugli accertamenti bancari e la non necessità di specificare la riferibilità di ciascun accredito). Quanto dedotto dal ricorrente costituisce, secondo la Corte, un'errata interpretazione o valutazione dell'oggetto del ricorso e della motivazione (errore di giudizio), che non è sanabile con la revocazione. Di conseguenza il rimedio è inammissibile; non si provvede alle spese per assenza di controricorso dell'Agenzia; la Corte prende atto dell'obbligo di versamento previsto dall'art.13, co.1-quater, DPR n.115/2002 come modificato dalla l. n.228/2012.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Definisce l'errore di fatto come causa di revocazione: errore consistente nella supposta esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o accertata; il vizio deve essere decisivo e non riguardare punti controversi.
art. 391-bis, cod. proc. civ.
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per i motivi tassativi indicati, tra cui l'errore di fatto di cui all'art.395 n.4; la norma limita il rimedio alla fattispecie strettamente prevista dalla legge.
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Rilevato in relazione al primo motivo di cassazione (accoglimento dell'Agenzia) come termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione; la Corte di Cassazione aveva ritenuto che dovessero essere valutate le circostanze di urgenza che consentivano l'inosservanza del termine.
art. 32, d.P.R. n. 600/1973
Norma sulla presunzione legale in tema di versamenti bancari (versamenti bancari quali presunzione di ricavi imponibili); la Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse invertito tale presunzione richiedendo una specifica contestazione di ogni accredito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art.1, comma 17, l. n. 228/2012)
Disposizione relativa al contributo per l'accesso alla Corte di Cassazione; la pronuncia dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di Cassazione è rimedio eccezionale e ammissibile solo per i motivi tassativi previsti dalla legge, in primis l'errore di fatto 'incontrovertibile'; non è lo strumento per contestare valutazioni, interpretazioni o errori di diritto.
- Quando la Cassazione ha cassato con rinvio, la revocazione è possibile in casi limitati: se sussiste un errore di fatto chiaro e decisivo nella pronuncia, ma non per rilitigare questioni che saranno riesaminate dal giudice del rinvio.
- Se si contesta che la Corte abbia tratto una conclusione da presupposti fattuali errati, è necessario dimostrare che la supposizione opposta emerga in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di cassazione; altrimenti la censura sarà qualificata come errore di giudizio e inammissibile.
- In materia di accertamenti bancari, la distinzione tra elenco sintetico di versamenti e specifica indicazione delle singole operazioni è rilevante: l'Amministrazione deve soddisfare gli oneri probatori previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza; se fornisce solo un elenco generico, il contribuente può eccepire l'insufficienza della prova, mentre l'amministrazione può invece invocare la presunzione di cui all'art.32 DPR 600/1973 se gli atti dimostrano adeguatamente la riferibilità a ricavi.
- Le contestazioni sulla legittimità di avvisi di accertamento per difetto di motivazione o per irregolarità nella notifica (termini e urgenza ex art.12 l.212/2000) devono essere valorizzate nel merito o nel giudizio di rinvio; la revocazione non sostituisce il normale percorso impugnatorio salvo i ristretti casi di errore di fatto.
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