Cassazione Civile, Sentenza n. 7767/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento in primo grado dell'avviso di accertamento (n. T9B01ML03268) relativo ai maggiori proventi attribuiti a Bruno De Mico per l'anno 2005. La questione principale riguardava la validità della notifica dell'avviso a soggetto non residente (iscritto all'AIRE) e l'applicabilità delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 40/2010 (art. 60 d.P.R. 600/1973) nonché profili processuali relativi alla notifica del ricorso per cassazione, rimessione in termini e legittimazione passiva degli eredi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché non è stato dimostrato che il controricorrente Robert De Mico fosse erede di Vanna Rambelli (parte nei precedenti gradi) e, quindi, mancava la legittimazione passiva dell'unico soggetto evocato dall'Amministrazione. La Corte ha ritenuto insussistenti alcune eccezioni del controricorrente (es. illegittimità della rimessione in termini; nullità della notifica originaria presso il difensore), confermando che tali nullità erano sanabili con la rinnovazione e con la costituzione della parte. La Corte ha altresì richiamato la retroattività della rinuncia all'eredità (che esclude la qualità di chiamato) e l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione per dimostrare l'accettazione dell'eredità. Per la peculiarità della vicenda e dell'epoca della rinuncia, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Discusse le modalità di notifica agli intestatari non residenti: l'art. 60 (nelle modifiche introdotte dal d.l. n. 40/2010) prevede la spedizione in primo luogo a indirizzo estero AIRE e, in caso di esito negativo, l'applicazione delle disposizioni alternative (es. lett. e) e affissione). La Corte valuta l'applicabilità temporale e la corretta modalità di notifica ma la pronuncia finale si focalizza sulla carenza di legittimazione passiva degli evocati.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 65
Prevede l'obbligo per l'erede di comunicare entro 30 giorni la propria qualità e il domicilio fiscale per il recapito degli atti; l'Agenzia lamentava la violazione di tale disposizione, rilevando un'obbligazione informativa a carico degli eredi.
art. 142 cod. proc. civ.
Modalità ordinarie di notificazione all'estero; la C.T.R. aveva ritenuto che in mancanza di regolare notifica secondo l'art. 142 la notifica fosse inefficace, mentre l'Agenzia sosteneva la validità della notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973.
art. 156 cod. proc. civ.
Regole sulla tempestività e sanabilità dell'impugnazione; la ricorrente deduceva che un'impugnazione tempestiva doveva sanare eventuali nullità della notifica dell'accertamento.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata in tema di giurisdizione/competenza tributaria e termini processuali, utilizzata dall'Agenzia nell'articolazione del secondo motivo di ricorso.
art. 360 cod. proc. civ. (comma primo, n. 3)
Fondamento per i motivi di cassazione (violazione di legge), richiamato dall'Agenzia per dedurre errata applicazione delle norme sulle notifiche e sulla sanatoria.
art. 45 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla forma del 'biglietto' di notifica telematica e all'obbligo che contenga il testo integrale del provvedimento comunicato, utile per valutare la regolarità della comunicazione dell'ordinanza di rinnovazione.
art. 331 cod. proc. civ.
Richiamato per l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Vanna Rambelli.
art. 378 cod. proc. civ.
Usato dall'Agenzia per depositare memoria e rilevare la nullità della notifica, chiedendo termine per la rinnovazione.
d.lgs. n. 71 del 2011, artt. 37 e 77
Norme utilizzate per le modalità di notifica all'estero (invio di copie con traduzione tramite consolati/ambasciate) nella rinnovazione della notifica del ricorso in cassazione.
cod. civ., art. 521 e art. 476
Art. 521 (effetti della rinuncia all'eredità: efficacia retroattiva) e art. 476 (accettazione tacita): la Corte ricorda che la rinuncia retroagisce e che l'Amministrazione deve provare comportamenti idonei a costituire accettazione implicita.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo: chi ha validamente rinunciato è considerato come mai chiamato alla successione e in linea di principio non è legittimato a rispondere dei debiti del de cuius, salvo prova da parte dell'Amministrazione di un'accettazione (implicita o esplicita).
- La validità della notifica a contribuenti non residenti dipende dalla corretta applicazione delle norme speciali (art. 60 DPR 600/1973, come modificato) e delle modalità ordinarie di notificazione all'estero (art. 142 c.p.c.); tuttavia, questioni processuali sulla legittimazione dei destinatari possono rendere irrilevante la questione della modalità se manca il soggetto legittimato.
- Le nullità relative a notifiche eseguite presso il difensore o notifiche processuali possono essere sanate mediante rinnovazione e dalla costituzione della parte; la Cassazione ammette la sanabilità di certe nullità purché avvenga la regolarizzazione processuale.
- L'onere probatorio circa l'accettazione dell'eredità grava sull'Amministrazione finanziaria: la semplice produzione della denuncia di successione non prova l'accettazione.
- Difetti formali nella comunicazione degli atti (es. pagine mancanti nell'ordinanza comunicata) possono giustificare la rimessione in termini e la rinnovazione della notifica quando sussistano elementi oggettivi che ne dimostrino la lesione del diritto di difesa.
- In sede di cassazione, l'inammissibilità del ricorso può derivare non solo da vizi di merito, ma anche dalla mancata evocazione e partecipazione in giudizio dei soggetti effettivamente legittimati (es. eredi effettivi), con conseguente improcedibilità o inammissibilità dell'impugnazione.
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