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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19092/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia originava dal rigetto, in appello, della pretesa dell'amministrazione finanziaria di mantenere fermo il diniego di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2002 da una società, che aveva chiesto la restituzione dell'imposta assumendo l'irrilevanza, ai fini IRAP, di contributi regionali in conto esercizio destinati a copertura delle perdite. In cassazione l'amministrazione deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11 e 11-bis d.lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto con l'art. 5 l. n. 289 del 2002, sostenendo da un lato che l'interpretazione autentica avrebbe imposto di includere nella base imponibile IRAP i contributi erogati a norma di legge salvo espressa esclusione nelle leggi istitutive o in disposizioni speciali, dall'altro che non poteva operare l'eccezione relativa alla correlazione tra componenti positivi e negativi non ammessi in deduzione, non essendo sufficiente una mera affermazione del contribuente.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito fiscale della censura, perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della notificazione del ricorso per cassazione. Il ricorso era stato spedito via PEC, ma il sistema aveva generato un avviso di mancata consegna con errore di indirizzo non valido e la ricorrente non aveva dimostrato di aver tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio con le forme ordinarie dopo l'esito negativo. In applicazione dei principi delle Sezioni Unite sulla necessità della ricevuta di avvenuta consegna e sull'onere di immediata rinnovazione della notifica non andata a buon fine, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • artt. 11 e 11-bis d.lgs. n. 446 del 1997

    sono invocati dall'Agenzia quale disciplina della base imponibile IRAP e della rilevanza dei contributi erogati a norma di legge.

  • art. 5 della legge n. 289 del 2002

    viene richiamato quale interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, nel senso dell'inclusione dei contributi nella base imponibile salvo eccezioni espressamente previste.

  • art. 3-bis della legge n. 53 del 1994

    La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione ... e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna

    la notificazione via PEC si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna per il destinatario; in mancanza di essa la notifica non è perfezionata.

  • art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005

    viene richiamato per chiarire che la ricevuta di avvenuta consegna prova l'effettiva pervenuta del messaggio e certifica il momento della consegna.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    sono indicati come forme ordinarie da utilizzare per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della notifica via PEC.

  • art. 325 c.p.c.

    costituisce il termine di riferimento entro cui, al più tardi, deve essere riattivata con immediatezza la notifica non andata a buon fine, assumendosi come limite la metà di detto termine.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale a mezzo PEC eseguita dall'avvocato non si perfeziona se il sistema genera un avviso di mancata consegna: è indispensabile la ricevuta di avvenuta consegna, che costituisce l'evento perfezionativo per il destinatario.
  • Quando la notifica non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi non ha una mera facoltà ma l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio con le forme ordinarie, senza attendere un'autorizzazione giudiziale, per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • In sede di legittimità, la mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della PEC comporta l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica.
  • La base imponibile IRAP dei contributi erogati a norma di legge è tema distinto dalla regolarità della notifica del ricorso; il giudizio può chiudersi in rito senza esame del merito quando difetti il perfezionamento della notificazione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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