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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32107/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, nei confronti di una società, della sanzione prevista dall’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 per omessa separata indicazione in dichiarazione, per l’anno d’imposta 2009, di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR Toscana aveva invece accolto l’appello ritenendo che l’abrogazione, ad opera della legge n. 208 del 2015, dell’adempimento dichiarativo e la disciplina del favor rei di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 rendessero non più sanzionabile anche la condotta pregressa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 142, l. n. 208 del 2015 e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la novella non ha efficacia retroattiva e non elimina la sanzione per le violazioni commesse prima del 2016.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR Toscana e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretto l’orientamento consolidato secondo cui l’abrogazione dei commi 10-12-bis dell’art. 110 t.u.i.r. disposta dalla legge n. 208 del 2015 non ha efficacia retroattiva, poiché la stessa norma transitoria stabilisce che le nuove disposizioni si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ne deriva che le violazioni formali anteriori restano sanzionabili e che non si verifica alcuna abolitio della sanzione per le condotte del 2009.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997

    Prevede la sanzione amministrativa per l’omessa separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a operazioni con imprese domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata.

  • art. 1, comma 142, legge n. 208 del 2015

    Ha abrogato, dal 1 gennaio 2016, l’adempimento formale relativo alla separata indicazione delle componenti negative per operazioni con paesi black list.

  • art. 1, comma 144, legge n. 208 del 2015

    Stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, escludendo la retroattività della novella.

  • art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Il principio del favor rei e la disciplina della non punibilità per fatti divenuti non più sanzionabili non operano quando una diversa previsione di legge o il regime transitorio escludono l’efficacia retroattiva della modifica normativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 11 preleggi

    È richiamato come regola generale di irretroattività delle leggi, coerente con la disciplina transitoria della legge sopravvenuta.

  • art. 110 t.u.i.r. / d.P.R. n. 917 del 1986, commi 10-12-bis

    La loro abrogazione da parte della legge n. 208 del 2015 non determina abolitio per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della novella.

Massime di principio

  • L’abrogazione di un obbligo dichiarativo o di una disciplina sostanziale non produce automaticamente l’eliminazione retroattiva delle sanzioni relative alle violazioni commesse quando l’obbligo era ancora vigente, se la legge sopravvenuta prevede espressamente una decorrenza solo futura.
  • Il principio del favor rei in materia sanzionatoria amministrativa non opera quando la legge successiva non abroga in modo retroattivo la condotta doverosa, ma si limita a cessarne l’obbligatorietà per il futuro, salvando il pregresso.
  • In presenza di una disciplina transitoria che fissa una decorrenza posteriore, le violazioni formali anteriori restano assoggettate alla sanzione prevista dalla normativa previgente.
  • Non si configura abolitio della violazione quando il legislatore non elimina radicalmente il presupposto della sanzione per il passato, ma si limita a modificare il regime normativo con efficacia ex nunc.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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