Cassazione Civile, Ordinanza n. 31395/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio previdenziale di appello avente ad oggetto una domanda di pensione di reversibilità. Nel corso di quel processo i difensori originari della parte privata furono sospesi dall’esercizio della professione forense e la Corte d’appello dichiarò l’interruzione del giudizio. La parte privata ha riassunto il processo solo nel 2020, con altro difensore. La Corte d’appello ha dichiarato la riassunzione tardiva, ritenendo che il termine semestrale per riassumere fosse decorso dal momento in cui era cessata la sospensione del difensore e che non vi fosse prova di ulteriori eventi impeditivi, come revoca o rinuncia al mandato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 112, 301, 302, 303, 305 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 43 e 44 r.d. 1578/1933 e dell’art. 60 L. 247/2012, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il termine di riassunzione non potesse decorrere prima della conoscenza legale dell’interruzione e che la sospensione cautelare del difensore non potesse essere considerata come cessata per semplice decorso del tempo, essendo stata applicata illegittimamente a tempo indeterminato; 2) violazione degli stessi articoli e dell’art. 24 Cost., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la riassunzione non potesse essere effettuata dai difensori sospesi e che la scelta di incaricare un nuovo difensore rientrasse nel diritto di difesa. La ricorrente ha inoltre sostenuto, in memoria, che solo dalla decisione delle Sezioni Unite del 2017 che aveva accertato la cessazione della sospensione dal 2014 il precedente difensore avrebbe riacquistato i poteri. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, una volta cessati gli effetti della sospensione del procuratore, per la prosecuzione del processo non è necessaria una nuova procura né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore già costituito riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura; grava sul procuratore l’onere di riattivarsi tempestivamente per assicurare la prosecuzione del processo nei termini di cui agli artt. 301 e 305 c.p.c. La Corte ha ritenuto irrilevante la pretesa mancata conoscenza della parte dell’evento interruttivo, non essendo richiesta una comunicazione o una scelta preventiva della parte per la ripresa dello ius postulandi del difensore. Ha inoltre rilevato che, anche prendendo come riferimento la data della decisione delle Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente, la riassunzione del 2020 era comunque ampiamente oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. Infine ha giudicato generiche e non autosufficienti le doglianze sul preteso mancato apprezzamento del pregiudizio per la parte. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
la Corte lo richiama insieme all’art. 305 c.p.c. per affermare che, cessata la causa d’interruzione, il procuratore deve riattivarsi per la prosecuzione del processo.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
la Corte lo utilizza per ribadire che la riassunzione va compiuta nel termine decadenziale di sei mesi, termine ritenuto spirato ben prima della riassunzione del 2020.
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che non era stata fornita prova della revoca del mandato o di altri eventi impeditivi rilevanti.
artt. 43 e 44 r.d. 1578/1933
richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina della sospensione cautelare del difensore e la sua durata.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sospensione cautelare non può durare oltre un anno.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di interruzione del processo determinata dalla sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, la cessazione degli effetti della sospensione consente la prosecuzione del giudizio senza necessità di nuova procura o nuova costituzione della parte: è sufficiente la ripresa delle funzioni del difensore già costituito sulla base della procura originaria.
- Il procuratore ha l’onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessato l’evento interruttivo, per assicurare la prosecuzione del processo nei termini di legge; la parte non deve ricevere una specifica comunicazione o avere una preventiva conoscenza legale della ripresa dello ius postulandi del difensore ai fini della decorrenza del termine di riassunzione.
- Il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. è decadenziale e, se la riassunzione avviene oltre il termine applicabile, il giudizio si estingue, salvo che sia provato un evento impeditivo rilevante.
- Le censure di merito che si limitano ad affermazioni generiche, non circostanziate o non autosufficienti non sono idonee a scalfire la decisione impugnata, soprattutto quando la decorrenza del termine è ancorata a un fatto oggettivo quale il recupero dello ius postulandi del difensore.
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